Art. 1

Sezione relativa alle informazioni generali

In vigore dal 8 mar 2017
Sezione relativa alle informazioni generali La sezione del documento contenente le informazioni chiave riguardante l'identità dell'ideatore di PRIIP e la sua autorità competente contiene tutte le seguenti informazioni: a) il nome assegnato al PRIIP dall'ideatore e, se esistente, il relativo numero internazionale di identificazione dei titoli o l'identificativo univoco del prodotto; b) la denominazione giuridica dell'ideatore del PRIIP; c) l'indirizzo specifico del sito web dell'ideatore del PRIIP dove gli investitori al dettaglio possono reperire i dati di contatto e il numero di telefono dell'ideatore del PRIIP; d) il nome dell'autorità competente responsabile della vigilanza sull'ideatore del PRIIP per quanto riguarda il documento contenente le informazioni chiave; e) la data di produzione del documento contenente le informazioni chiave ovvero, in caso di revisione successiva, la data dell'ultima revisione. Le informazioni contenute nella sezione di cui al primo comma includono altresì la segnalazione relativa alla comprensibilità di cui all', paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1286/2014 nei casi in cui il PRIIP soddisfa una delle seguenti condizioni: a) si tratta di un prodotto di investimento assicurativo che non soddisfa i requisiti di cui all'articolo 30, paragrafo 3, lettera a), della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (7); b) si tratta di un PRIIP che non soddisfa i requisiti di cui all'articolo 25, paragrafo 4, lettera a), punti da i) a vi), della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (8).
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