Art. 1

In vigore dal 6 mar 2017
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1207/2011 è così modificato: 1) l'articolo 5 è così modificato: a) il paragrafo 4 è soppresso; b) i paragrafi 5, 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti: «5.   Gli operatori provvedono affinché, entro il 7 giugno 2020: a) gli aeromobili che effettuano i voli di cui all', paragrafo 2, siano equipaggiati con transponder del radar secondario di sorveglianza aventi le caratteristiche di cui all'allegato II, parte A; b) gli aeromobili con una massa massima al decollo certificata superiore a 5 700 kg, o con una velocità vera massima di crociera superiore a 250 nodi, che effettuano i voli di cui all', paragrafo 2, siano equipaggiati con transponder del radar secondario di sorveglianza aventi, oltre alle caratteristiche di cui all'allegato II, parte A, le caratteristiche di cui all'allegato II, parte B; c) 2020 gli aeromobili ad ala fissa con una massa massima al decollo certificata superiore a 5 700 kg, o con una velocità vera massima di crociera superiore a 250 nodi, che effettuano i voli di cui all', paragrafo 2, siano equipaggiati con transponder del radar secondario di sorveglianza aventi, oltre alle caratteristiche di cui all'allegato II, parte A, le caratteristiche di cui alla parte C del medesimo allegato. 6.   Gli operatori provvedono affinché gli aeromobili equipaggiati conformemente al paragrafo 5 con una massa massima al decollo certificata superiore a 5 700 kg, o con una velocità vera massima di crociera superiore a 250 nodi, operino con diversità di antenna, come previsto al punto 3.1.2.10.4 dell'annesso 10 della convenzione di Chicago, volume IV, quarta edizione, compresi tutti gli emendamenti fino al n. 85. 7.   Gli Stati membri possono imporre requisiti di trasporto, in conformità al paragrafo 5, lettera b), a tutti gli aeromobili che operano i voli di cui all', paragrafo 2, nelle zone i cui i servizi di sorveglianza che utilizzano i dati di cui all'allegato II, parte B, sono forniti da fornitori di servizi di navigazione aerea.»; 2) all'articolo 6, paragrafi 1 e 3, la data «5 febbraio 2015» è sostituita dalla data «2 gennaio 2020»; 3) all'articolo 8, i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «1.   Gli Stati membri provvedono affinché, entro il 7 giugno 2020, gli aeromobili di Stato operanti in conformità all', paragrafo 2, siano muniti di transponder del radar secondario di sorveglianza aventi le caratteristiche di cui all'allegato II, parte A. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché, entro il 7 giugno 2020, gli aeromobili di Stato di tipo trasporto con una massa massima al decollo certificata superiore a 5 700 kg, o con una velocità vera massima di crociera superiore a 250 nodi, operanti in conformità all', paragrafo 2, siano equipaggiati con transponder del radar secondario di sorveglianza aventi, oltre alle caratteristiche di cui all'allegato II, parte A, le caratteristiche di cui all'allegato II, parti B e C. 3.   Entro il 1o gennaio 2019 gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco degli aeromobili di Stato che non possono essere equipaggiati con transponder del radar secondario di sorveglianza conformi ai requisiti di cui all'allegato II, parte A, come pure i motivi della loro mancata installazione. Entro il 1o gennaio 2019 gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco degli aeromobili di Stato di tipo trasporto con una massa massima al decollo certificata superiore a 5 700 kg, o con una velocità vera massima di crociera superiore a 250 nodi, che non possono essere equipaggiati con transponder del radar secondario di sorveglianza conformi ai requisiti di cui all'allegato II, parti B e C, come pure i motivi della loro mancata installazione. Il motivo della mancata installazione è costituito da uno dei seguenti fattori: a) vincoli tecnici ineludibili; b) aeromobili di Stato che operano in conformità all', paragrafo 2, che non saranno più in servizio operativo al 1o gennaio 2024; c) vincoli di approvvigionamento.»; 4) l'articolo 14 è così modificato: a) al paragrafo 1, la data «8 giugno 2016» è sostituita dalla data «7 giugno 2020»; b) al paragrafo 3, la data «1o luglio 2017» è sostituita dalla data «1o gennaio 2019»; 5) l'allegato II è così modificato: a) il titolo della parte A è sostituito dal seguente: «Parte A: capacità dei transponder del radar secondario di sorveglianza di cui all'articolo 4, paragrafo 3, all'articolo 5, paragrafo 5, lettera a), all'articolo 7, paragrafo 2, e all'articolo 8, paragrafi 1 e 3»; b) il titolo della parte B è sostituito dal seguente: «Parte B capacità dei transponder del radar secondario di sorveglianza di cui all'articolo 4, paragrafo 3, all'articolo 5, paragrafo 5), lettera b), all'articolo 5, paragrafo 7, all'articolo 7, paragrafo 2, e all'articolo 8, paragrafi 2 e 3»; c) il titolo della parte C è sostituito dal seguente: «Parte C: capacità dei transponder del radar secondario di sorveglianza di fornire dati di sorveglianza supplementari di cui all'articolo 4, paragrafo 3, all'articolo 5, paragrafo 5, lettera c), all'articolo 7, paragrafo 2, all'articolo 8, paragrafi 2 e 3, e all'articolo 14, paragrafo 1».
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Art. 1 Regolamento (UE) 2017/386 — Testo vigente | Portale Normativo