Art. 2

In vigore dal 3 mar 2017
1.   Gli alimenti cui è stata aggiunta una qualsiasi delle sostanze aromatizzanti di cui all'allegato del presente regolamento, che non soddisfano le condizioni stabilite nel medesimo allegato e che sono stati legalmente immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore del presente regolamento possono essere immessi sul mercato fino al termine minimo di conservazione o fino alla data di scadenza. 2.   Gli alimenti cui è stata aggiunta una qualsiasi delle sostanze aromatizzanti di cui all'allegato del presente regolamento, che non soddisfano le condizioni stabilite nel medesimo allegato e che sono stati importati nell'Unione da un paese terzo possono essere immessi sul mercato fino al termine minimo di conservazione o fino alla data di scadenza se l'importatore di tali alimenti può dimostrare che sono stati spediti dal paese terzo interessato ed erano in viaggio verso l'Unione prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. 3.   I periodi di transizione di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano alle miscele di aromi.
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