Art. 1

In vigore dal 3 mar 2017
Il regolamento delegato (UE) 2016/921 è così modificato: 1) l' è così modificato: a) al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente: «L'aiuto finanziario per le misure di sostegno di cui all', paragrafo 1, è messo a disposizione degli Stati membri per i quantitativi di prodotti di cui agli allegati I e V.»; b) è aggiunto un nuovo paragrafo 5: «5.   In seguito alla notifica di cui al paragrafo 4, i quantitativi non utilizzati sono riattribuiti tra gli Stati membri secondo quanto definito all'allegato V. I quantitativi riattribuiti di cui all'allegato V sono aggiunti ai quantitativi di cui al paragrafo 1, secondo comma.»; 2) all'articolo 3, il primo comma è sostituito dal seguente: «Gli Stati membri attribuiscono i quantitativi di cui all', paragrafi 1 e 5, ripartendoli tra le organizzazioni di produttori e i produttori che non appartengono a tali organizzazioni in base al sistema “primo arrivato, primo servito”.»; 3) è aggiunto un allegato V il cui testo figura in allegato al presente regolamento.
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