Art. 1
In vigore dal 3 mar 2017
Il regolamento delegato (UE) 2016/921 è così modificato:
1)
l' è così modificato:
a)
al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:
«L'aiuto finanziario per le misure di sostegno di cui all', paragrafo 1, è messo a disposizione degli Stati membri per i quantitativi di prodotti di cui agli allegati I e V.»;
b)
è aggiunto un nuovo paragrafo 5:
«5. In seguito alla notifica di cui al paragrafo 4, i quantitativi non utilizzati sono riattribuiti tra gli Stati membri secondo quanto definito all'allegato V.
I quantitativi riattribuiti di cui all'allegato V sono aggiunti ai quantitativi di cui al paragrafo 1, secondo comma.»;
2)
all'articolo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Gli Stati membri attribuiscono i quantitativi di cui all', paragrafi 1 e 5, ripartendoli tra le organizzazioni di produttori e i produttori che non appartengono a tali organizzazioni in base al sistema “primo arrivato, primo servito”.»;
3)
è aggiunto un allegato V il cui testo figura in allegato al presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg_del:2017:376:oj#art-1