Art. 3
In vigore dal 27 feb 2017
Qualora un nuovo produttore esportatore della Repubblica popolare cinese fornisca alla Commissione elementi sufficienti a dimostrare:
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di non avere esportato nell'Unione il prodotto descritto all', paragrafo 1, durante il periodo dell'inchiesta (dal 1o gennaio 2015 al 31 dicembre 2015),
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di non essere collegato a nessuno degli esportatori o produttori della Repubblica popolare cinese soggetti alle misure istituite dal presente regolamento,
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di avere effettivamente esportato nell'Unione il prodotto in esame dopo il periodo dell'inchiesta su cui si basano le misure o di avere assunto un'obbligazione contrattuale irrevocabile di esportare un quantitativo significativo nell'Unione,
l', paragrafo 2, sarà modificato, dopo aver dato a tutte le parti interessate la possibilità di presentare le proprie osservazioni, aggiungendo il nuovo produttore esportatore alle società che hanno collaborato non incluse nel campione e quindi soggette al dazio medio ponderato.
Storico versioni
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