Art. 1
In vigore dal 27 feb 2017
1. Il regolamento (CE) n. 765/2006 è così modificato:
1)
all'articolo 1 bis, è aggiunto il paragrafo seguente:
«4. Il paragrafo 1 non si applica ai fucili, alle relative munizioni e ai congegni di mira elencati nell'allegato IV e che sono inoltre conformi alle specifiche per l'attrezzatura da biathlon come definite nei regolamenti di eventi e competizioni dell'Unione internazionale di biathlon («IBU») e che sono destinate esclusivamente ad essere utilizzare in eventi e allenamenti di biathlon»;
2)
all'articolo 1 ter è aggiunto il paragrafo seguente:
«4. Il paragrafo 1 non si applica ai fucili, alle relative munizioni e ai congegni di mira elencati nell'allegato IV e che sono inoltre conformi alle specifiche per l'attrezzatura da biathlon come definite nei regolamenti di eventi e competizioni dell'IBU e che sono destinate esclusivamente ad essere utilizzare in eventi e allenamenti di biathlon».
2. Il testo dell'allegato del presente regolamento è aggiunto come allegato IV del regolamento (CE) n. 765/2006.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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