Art. 1

In vigore dal 27 feb 2017
Il regolamento (CE) n. 329/2007 è così modificato: 1. all' è aggiunto il punto seguente: «15. “Rappresentanze diplomatiche, uffici consolari e i loro membri” sono definiti secondo la convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 1961 e la convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 1963 e includono anche i rappresentanti della Corea del Nord accreditati presso le organizzazioni internazionali con sede negli Stati membri.»; 2. l' è così modificato: a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   L'allegato I comprende tutti i prodotti, i materiali, le attrezzature, i beni e le tecnologie, compresi i software, considerati beni o tecnologie a duplice uso ai sensi del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio (*1). L'allegato I bis comprende altri prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie che potrebbero contribuire ai programmi della Corea del Nord connessi al nucleare, ad altre armi di distruzione di massa o ai missili balistici. L'allegato I ter comprende talune componenti chiave del settore dei missili balistici. L'allegato I sexies comprende il carburante per aerei di cui al paragrafo 1, lettera b). L'allegato I octies comprende prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie connessi alle armi di distruzione di massa individuati e designati come beni sensibili a norma del paragrafo 25 della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 2270 (2016) e dei paragrai 4 e 7della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 2321 (2016). (*1)  Regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (GU L 134 dell'29.5.2009, pag. 1).»;" b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   È vietato: a) importare, acquistare o trasferire, direttamente o indirettamente, oro, minerale di titanio, minerale di vanadio e terre rare, elencati nell'allegato I quater, o carbone, ferro e minerale di ferro, elencati nell'allegato I quinquies, dalla Corea del Nord, a prescindere dal fatto che siano o no originari della Corea del Nord; b) importare, acquistare o trasferire, direttamente o indirettamente, rame, nichel, argento e zinco, elencati nell'allegato I nonies, a prescindere dal fatto che siano o no originari della Corea del Nord; c) importare, acquistare o trasferire, direttamente o indirettamente, prodotti petroliferi, elencati nell'allegato I septies dalla Corea del Nord, a prescindere dal fatto che siano o no originari della Corea del Nord; d) partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma. L'allegato I quater comprende l'oro, il minerale di titanio, il minerale di vanadio e le terre rare di cui al primo comma. L'allegato I quinquies comprende il carbone, il ferro e il minerale di ferro di cui alla lettera a) del primo comma. L'allegato I septies comprende i prodotti petroliferi di cui alla lettera c) del primo comma. L'allegato I nonies comprende il rame, il nichel, l'argento e lo zinco di cui alla, lettera b) del primo comma.»; c) il paragrafo 5 è così modificato: i) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) le operazioni riguardanti ferro e minerale di ferro per le quali si accerti che sono destinate esclusivamente a scopi di sussistenza e non sono collegate alla generazione di introiti per programmi della Corea del Nord connessi al nucleare o ai missili balistici o per altre attività vietate dalle risoluzioni 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) o 2321 (2016) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal presente regolamento.»; ii) è aggiunta la lettera seguente: «c) le operazioni riguardanti il carbone per le quali si accerti che sono destinate esclusivamente a scopi di sussistenza purché siano soddisfatte le seguenti condizioni: i) le operazioni non sono collegate alla generazione di introiti per programmi della Corea del Nord connessi al nucleare o ai missili balistici o per altre attività vietate dalle risoluzioni 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) o 2321(2016) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite; ii) le operazioni non riguardano persone o entità associate ai programmi della Corea del Nord connessi al nucleare o ai missili balistici o ad altre attività vietate dalle risoluzioni 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) o 2321 (2016) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, comprese le persone, le entità e gli organismi elencati nell'allegato IV, o persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione o entità da essi possedute o controllate, direttamente o indirettamente, o persone o entità che aiutano ad eludere le sanzioni; e iii) il comitato per le sanzioni non ha comunicato agli Stati membri che il limite aggregato annuo è stato raggiunto.»; 3) sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 4 quater 1.   È vietato importare, acquistare o trasferire dalla Corea del Nord, direttamente o indirettamente, le statue elencate nell'allegato III bis, a prescindere dal fatto che siano o no originarie della Corea del Nord. 2.   In deroga al divieto di cui al paragrafo 1, l'autorità competente di uno Stato membro di cui ai siti web elencati nell'allegato II può autorizzare l'importazione, l'acquisto o il trasferimento, purché lo Stato membro abbia ottenuto, caso per caso, l'approvazione preventiva del comitato per le sanzioni. L'allegato III bis comprende le statue di cui al paragrafo 1. Articolo 4 quinquies 1.   È vietato vendere o fornire alla Corea del Nord, nonché trasferire o esportare nella stessa, direttamente o indirettamente, elicotteri e navi elencati nell'allegato III ter. 2.   In deroga al divieto di cui al paragrafo 1, l'autorità competente di uno Stato membro di cui ai siti web elencati nell'allegato II può autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione, purché lo Stato membro abbia ottenuto, caso per caso, l'approvazione preventiva del comitato per le sanzioni. 3.   L'allegato III ter comprende gli elicotteri e le navi di cui al presente paragrafo. Articolo 4 sexies 1.   È vietato: a) dare in locazione o mettere altrimenti a disposizione, direttamente o indirettamente, a persone, entità o organismi del governo della Corea del Nord, beni immobili per fini diversi dalle attività diplomatiche o consolari, conformemente alla convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 1961 e alla convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 1963; b) prendere in locazione, direttamente o indirettamente, beni immobili da persone, entità o organismi del governo della Corea del Nord; oppure c) partecipare ad attività legate all'uso di beni immobili che persone, entità o organismi del governo della Corea del Nord possiedono, hanno in locazione o sono altrimenti autorizzati a utilizzare, ad eccezione della fornitura di beni e servizi che: i) sono essenziali per il funzionamento di rappresentanze diplomatiche o di uffici consolari, conformemente alle convenzioni di Vienna del 1961 e del 1963; e ii) non possono essere utilizzati per generare, direttamente o indirettamente, reddito o profitti per il governo della Corea del Nord. 2.   Ai fini del presente articolo, per “beni immobili” si intendono terreni, edifici e loro parti situati al di fuori del territorio della Corea del Nord.»; 4) all'articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Il carico, compresi i bagagli personali e i bagagli registrati, che si trova o transita nell'Unione, compresi gli aeroporti, i porti marittimi e le zone franche di cui agli articoli da 243 a 249 del regolamento (UE) n. 952/2013, può essere ispezionato per garantire che non contenga prodotti vietati dalle risoluzioni 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) o 2321 (2016) del Consiglio di sicurezza dell'ONU o dal presente regolamento ove: a) il carico provenga dalla Corea del Nord; b) il carico sia diretto in Corea del Nord; c) la Corea del Nord, suoi cittadini o persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione o entità da essi possedute o controllate abbiano svolto un ruolo di intermediario o facilitatore per il carico; d) persone, entità o organismi elencati nell'allegato IV abbiano svolto un ruolo di intermediario o facilitatore per il carico; oppure e) il carico sia trasportato su una nave battente bandiera della Corea del Nord o un aeromobile immatricolato nella Corea del Nord, oppure su una nave o su un aeromobile privi di nazionalità.»; 5) all'articolo 5 bis, la lettera a) del paragrafo 1 quinquies è sostituita dalla seguente: «a) chiudere qualsiasi conto bancario presso un ente finanziario o creditizio di cui all'articolo 5 quater, paragrafo 2.»; 6) all'articolo 5 bis, il paragrafo 1 sexies è soppresso; 7) all'articolo 5 bis, il paragrafo 1 septies è sostituito dal seguente: «1 septies.   In deroga al paragrafo 1 quinquies, lettere a) e c), l'autorità competente dello Stato membro di cui ai siti web elencati nell'allegato II può autorizzare determinati uffici di rappresentanza, controllate o conti bancari a rimanere operativi, purché il comitato per le sanzioni abbia accertato, caso per caso, che gli uffici di rappresentanza, le controllate o i conti in questione sono necessari per lo svolgimento di attività umanitarie o per le attività delle missioni diplomatiche nella Corea del Nord, delle Nazioni Unite, delle loro agenzie specializzate o delle organizzazioni collegate o per qualsiasi altra finalità coerente con gli obiettivi delle risoluzioni 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) o 2321 (2016) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.»; 8) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 5 bis bis 1.   Agli enti finanziari o creditizi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 16 è vietato aprire un conto bancario per rappresentanze diplomatiche o uffici consolari della Corea del Nord e per i loro membri nordcoreani. 2.   Gli enti finanziari e creditizi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 16 devono, entro l'11 aprile 2017, chiudere qualsiasi conto bancario detenuto o controllato da una rappresentanza diplomatica o un ufficio consolare della Corea del Nord e i loro membri nordcoreani. 3.   In deroga al paragrafo 1, l'autorità competente di uno Stato membro di cui ai siti web elencati nell'allegato II può autorizzare, su richiesta di una rappresentanza diplomatica o di un ufficio consolare della Corea del Nord o di uno dei loro membri, l'apertura di un conto bancario per rappresentanza, ufficio e membro, purché la rappresentanza o l'ufficio siano ospitati in tale Stato membro o il membro della rappresentanza o dell'ufficio sia accreditato presso tale Stato membro. 4.   In deroga al paragrafo 2, l'autorità competente di uno Stato membro di cui ai siti web elencati nell'allegato II può autorizzare, su richiesta di una rappresentanza o di un ufficio della Corea del Nord o di uno dei loro membri, che un conto bancario rimanga aperto, purché lo Stato membro abbia accertato che la rappresentanza o l'ufficio siano ospitati in tale Stato membro o il membro della rappresentanza o dell'ufficio sia accreditato presso lo Stato membro in questione e non detengano alcun altro conto bancario in detto Stato membro. Qualora la rappresentanza o l'ufficio della Corea del Nord o il loro membro detengano più di un conto bancario in tale Stato membro, la rappresentanza, l'ufficio o il membro possono indicare quale conto bancario sia da mantenere. 5.   Nel rispetto nelle norme applicabili della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 1961 e della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 1963, gli Stati membri comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione i nomi e le informazioni identificative dei membri nordcoreani della rappresentanza diplomatica e dell'ufficio consolare accreditati presso tale Stato membro entro il 13 marzo 2017 e i successivi aggiornamenti entro una settimana dalla modifica dell'elenco. Gli Stati membri informano gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma dei paragrafi 3 e 4. L'autorità competente di uno Stato membro di cui ai siti web elencati nell'allegato II può informare gli enti finanziari e creditizi di tale Stato membro dell'identità dei membri nordcoreani di una rappresentanza diplomatica o di un ufficio consolare accreditati presso lo Stato membro in questione o qualsiasi altro Stato membro.»; 9) all'articolo 6 è inserito il paragrafo seguente: «1 bis   Sono oggetto di congelamento tutte le navi elencate nell'allegato IV bis e tutti i fondi e le risorse economiche da esse detenuti, se lo decide il comitato per le sanzioni. L'allegato IV bis comprende le navi designate dal comitato per le sanzioni a norma del paragrafo 12 della risoluzione 2321 (2006) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.»; 10) l'articolo 9 ter è sostituito dal seguente: «Articolo 9 ter 1.   È vietato fornire finanziamenti o assistenza finanziaria per scambi commerciali con la Corea del Nord, anche sotto forma di concessione di crediti, garanzie o assicurazioni all'esportazione, a persone fisiche o giuridiche, entità o organismi coinvolti in detti scambi. 2.   In deroga al paragrafo 1, l'autorità competente dello Stato membro di cui ai siti web elencati nell'allegato II può autorizzare la fornitura di sostegno finanziario per scambi commerciali con la Corea del Nord purché lo Stato membro abbia ottenuto, caso per caso, l'approvazione preventiva del comitato per le sanzioni. 3.   Lo Stato membro in questione informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 2.»; 11) l'articolo 11 bis è così modificato: a) al paragrafo 1 è aggiunta la lettera seguente: «f) è elencata all'allegato IV bis, se così decide il comitato per le sanzioni.»; b) i paragrafi da 2 a 6 sono sostituiti dai seguenti: «2.   Il paragrafo 1 non si applica: a) in caso di emergenza; b) se la nave sta tornando al porto di provenienza; c) se la nave sta arrivando nel porto ai fini dell'ispezione, qualora si tratti di una nave che rientra nell'ambito di applicazione del paragrafo 1, lettere da a) a e). 3.   In deroga al divieto di cui al paragrafo 1, qualora si tratti di una nave che rientra nell'ambito di applicazione del paragrafo 1, lettere da a) a e), l'autorità competente dello Stato membro indicata nei siti web elencati nell'allegato II può autorizzare una nave a entrare nel porto se: a) il comitato per le sanzioni ha accertato preventivamente che ciò è necessario per scopi umanitari o per qualsiasi altra finalità coerente con gli obiettivi della risoluzione 2270 (2016) del Consiglio di sicurezza dell'ONU; oppure b) lo Stato membro ha accertato preventivamente che ciò è necessario per scopi umanitari o per qualsiasi altra finalità coerente con gli obiettivi del presente regolamento. 4.   In deroga al divieto di cui al paragrafo 1, lettera f), l'autorità competente dello Stato membro di cui ai siti web elencati nell'allegato II può autorizzare una nave a entrare nel porto se il comitato per le sanzioni ha così disposto. 5.   È vietato a qualsiasi aeromobile operato da vettori nordcoreani o originario della Corea del Nord decollare dal territorio dell'Unione, atterrare nel territorio dell'Unione o sorvolare il territorio dell'Unione. 6.   Il paragrafo 5 non si applica: a) se l'aeromobile sta atterrando ai fini dell'ispezione; b) in caso di atterraggio di emergenza. 7.   In deroga al paragrafo 5, l'autorità competente dello Stato membro indicata nei siti web elencati nell'allegato II può autorizzare un aeromobile a decollare dal territorio dell'Unione, atterrare nel territorio dell'Unione o sorvolare il territorio dell'Unione se essa ha accertato preventivamente che ciò è necessario per scopi umanitari o per qualsiasi altra finalità coerente con gli obiettivi del presente regolamento.»; 12) l'articolo 11 ter è sostituito dal seguente: «Articolo 11 ter 1.   È vietato: a) concedere in leasing o noleggiare navi o aeromobili o fornire servizi di equipaggio alla Corea del Nord, alle persone o entità elencate nell'allegato IV, a qualsiasi altra entità della Corea del Nord, a qualsiasi altra persona o entità che hanno contribuito a violare le disposizioni delle risoluzioni 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) o 2321 (2016) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, o a qualsiasi persona o entità che agisca per conto o sotto la direzione di una qualsiasi di dette persone o entità, e alle entità da esse possedute o controllate; b) prestare servizi di equipaggio a navi o aeromobili della Corea del Nord; c) possedere, concedere in leasing, gestire, assicurare o fornire servizi di classificazione delle navi o servizi associati a qualsiasi nave battente bandiera della Corea del Nord; d) registrare o mantenere nel registro qualsiasi nave posseduta, controllata o gestita dalla Corea del Nord o da suoi cittadini o rimossadal registro da un altro Stato a norma del paragrafo 24 della risoluzione 2321 (2016) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite; e) prestare servizi di assicurazione o riassicurazione a navi possedute, controllate o gestite dalla Corea del Nord. 2.   In deroga al divieto di cui al paragrafo 1, lettera a), l'autorità competente di uno Stato membro di cui ai siti web elencati nell'allegato II può autorizzare la locazione, il noleggio o la prestazione di servizi di equipaggio, purché lo Stato membro abbia ottenuto, caso per caso, l'approvazione preventiva del comitato per le sanzioni. 3.   In deroga ai divieti di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), l'autorità competente di uno Stato membro di cui ai siti web elencati nell'allegato II può autorizzare l'acquisto della proprietà, la locazione, la gestione o la prestazione di servizi di classificazione delle navi o di servizi associati per qualsiasi nave battente bandiera della Corea del Nord, o la registrazione o il mantenimento nel registro di qualsiasi nave di cui la Corea del Nord o i suoi cittadini abbiano la proprietà, il controllo o la gestione, purché lo Stato membro abbia ottenuto, caso per caso, l'approvazione preventiva del comitato per le sanzioni. 4.   In deroga al divieto di cui al paragrafo 1, lettera e), l'autorità competente di uno Stato membro di cui ai siti web elencati nell'allegato II può autorizzare la prestazione di servizi di assicurazione o riassicurazione purché il comitato per le sanzioni abbia accertato preventivamente, caso per caso, che la nave svolge attività destinate esclusivamente a scopi di sussistenza, escludendo l'uso da parte di persone o entità della Corea del Nord per generare introiti, o esclusivamente a scopi umanitari. 5.   Lo Stato membro in questione informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma dei paragrafi 2, 3 e 4.»; 13) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 11 quater In deroga ai divieti derivanti dalle risoluzioni 1718(2006), 1874(2009), 2087(2013), 2094(2013), 2070(2016) o 2321(2016) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, l'autorità competente di uno Stato membro di cui ai siti web elencati nell'allegato II può autorizzare qualsiasi attività se il comitato per le sanzioni ha accertato, caso per caso, che l'attività in questione è necessaria per agevolare l'operato delle organizzazioni internazionali e non governative che svolgono attività di assistenza e di soccorso a favore della popolazione civile della Corea del Nord a norma del paragrafo 46 della risoluzione 2321(2016) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.»; 14) all'articolo 13, paragrafo 1, le lettere c), d) e g) sono sostituite dalle seguenti: «c) modificare gli allegati III, III bis e III ter al fine di perfezionare o adeguare l'elenco delle merci che vi figura, tenendo conto delle definizioni o degli orientamenti promulgati dal comitato per le sanzioni o dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, e aggiungere, se necessario o opportuno, i numeri di riferimento ripresi dalla nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87;»; «d) modificare gli allegati IV e IV bis in base a quanto accertato dal comitato per le sanzioni o dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;»; «g) modificare gli allegati I octies e I nonies in base a quanto accertato dal comitato per le sanzioni o dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e aggiungere i numeri di riferimento ripresi dalla nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87.».
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