Art. 1

Modifica del regolamento delegato (UE) 2017/118

In vigore dal 24 feb 2017
Modifica del regolamento delegato (UE) 2017/118 Il regolamento delegato (UE) 2017/118 è così modificato: (1) L'articolo 6 è sostituito dal seguente: «Articolo 6 Riesame 1.   Entro il 30 giugno 2017 gli Stati membri interessati valutano l'attuazione delle misure di cui agli articoli 3 e 4: (a) nelle zone 1(1), 1(2) e 1(3), quali definite nell'allegato I, e (b) nelle zone da 2(1) a 2(2), quali definite nell'allegato II. 2.   Entro il 31 luglio 2017 gli Stati membri interessati presentano alla Commissione una relazione di sintesi riguardante la valutazione di cui al paragrafo 1. 3.   Entro il 31 ottobre 2018 gli Stati membri interessati valutano l'attuazione delle misure di cui agli articoli 3 e 4: (a) nelle zone da 1(4) a 1(7), quali definite nell'allegato I, e (b) nelle zone 2(22), 2(23) e 2(24), quali definite nell'allegato II. 4.   Entro il 30 novembre 2018 gli Stati membri interessati presentano alla Commissione una relazione di sintesi riguardante la valutazione di cui al paragrafo 3.» (2) L'allegato I è sostituito dal testo di cui all'allegato I del presente regolamento. (3) L'allegato II è sostituito dal testo di cui all'allegato II del presente regolamento. (4) L'allegato III è sostituito dal testo di cui all'allegato III del presente regolamento.
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