Art. 2

Misure transitorie

In vigore dal 21 feb 2017
Misure transitorie 1.   La sostanza specificata nell'allegato e le premiscele contenenti tale sostanza, prodotte ed etichettate prima del 14 ottobre 2017 in conformità delle norme applicabili prima del 14 marzo 2017, possono continuare a essere immesse sul mercato e impiegate fino a esaurimento delle scorte esistenti. 2.   I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti la sostanza specificata nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 14 marzo 2018 in conformità della normativa applicabile prima del 14 marzo 2017, possono continuare a essere immessi sul mercato e usati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali da produzione alimentare. 3.   I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti la sostanza specificata nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 14 marzo 2019 in conformità delle norme applicabili prima del 14 marzo 2017, possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali non da produzione alimentare.
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