Art. 1
In vigore dal 20 feb 2017
L'Unione partecipa nella misura del 50 % al finanziamento delle spese incorse dalla Francia per sostenere il mercato delle carni di pollame gravemente colpito dagli 81 focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 rilevati e notificati dalla Francia tra il 24 novembre 2015 e il 5 agosto 2016.
Le spese sono ammissibili alla partecipazione finanziaria dell'Unione solo per il periodo di applicazione delle misure veterinarie e di polizia sanitaria indicate nella legislazione unionale e in quella francese di cui all'allegato.
Le spese sono ammissibili alla partecipazione finanziaria dell'Unione solo per gli allevamenti avicoli soggetti a misure veterinarie e di polizia sanitaria e ubicati nelle parti della Francia indicate nella legislazione unionale e in quella francese di cui all'allegato.
Le spese sono ammissibili alla partecipazione finanziaria dell'Unione solo se sono versate dalla Francia ai beneficiari entro il 30 settembre 2017. Non si applica l', paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014.
Storico versioni
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