Art. 1
In vigore dal 17 feb 2017
Il regolamento (CE) n. 314/2004 è così modificato:
1)
l'articolo seguente è inserito:
«Articolo 4 bis
1. In deroga all'articolo 3, l'autorità competente, figurante nell'allegato II, dello Stato membro in cui è stabilito l'esportatore o dello Stato membro dal quale provengono le sostanze esplosive o le relative attrezzature può autorizzare, alle condizioni che ritiene appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di sostanze esplosive e relative attrezzature di cui al punto 4 dell'allegato I, nonché la prestazione di assistenza finanziaria e tecnica, qualora le sostanze esplosive e le relative attrezzature siano destinate e saranno utilizzate unicamente per un uso civile in progetti nel settore minerario o infrastrutturale.
2. L'autorizzazione di cui al presente articolo è concessa conformemente alle modalità previste dall'articolo 11 del regolamento (CE) n. 428/2009. L'autorizzazione è valida in tutto il territorio dell'Unione.
3. Gli esportatori forniscono all'autorità competente tutte le informazioni pertinenti necessarie per valutare la loro domanda di autorizzazione.
4. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione, con almeno due settimane di anticipo, della sua intenzione di concedere un'autorizzazione ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.».
2)
L'allegato I è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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