Art. 1

Modifica del regolamento delegato (UE) n. 640/2014

In vigore dal 16 feb 2017
Modifica del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 Il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 è così modificato: 1) l'articolo 22 è sostituito dal seguente: «Articolo 22 Principi generali Ai fini della presente sezione, se la stessa superficie è determinata per più di una delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013, tale superficie è presa in considerazione separatamente per ciascuna di tali pratiche ai fini del calcolo del pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, di seguito denominato “il pagamento di inverdimento”.»; 2) all'articolo 23, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente: «2.   Fatte salve le sanzioni amministrative applicabili a norma dell'articolo 28, se la superficie dichiarata in una domanda unica ai fini del pagamento di base o del pagamento unico per superficie supera la superficie determinata, per il calcolo del pagamento di inverdimento si usa la superficie determinata.»; 3) l'articolo 24 è sostituito dal seguente: «Articolo 24 Riduzione del pagamento di inverdimento in caso di inadempienza rispetto alla diversificazione delle colture 1.   Con riguardo alle superfici a seminativo per le quali l'articolo 44, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013 richiede la presenza di almeno due colture diverse e che la coltura principale non occupi più del 75 % del totale della superficie a seminativo, ma la superficie determinata per la coltura principale occupa più del 75 % del totale della superficie a seminativo determinata, la superficie da utilizzare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento a norma dell'articolo 23 del presente regolamento è ridotta in misura pari a 2 volte la superficie della coltura principale che supera il 75 % del totale della superficie a seminativo determinata. 2.   Con riguardo alle superfici a seminativo per le quali l'articolo 44, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013 richiede la presenza di almeno tre colture diverse e che la coltura principale non occupi più del 75 % del totale della superficie a seminativo, ma la superficie determinata per la coltura principale occupa più del 75 % del totale della superficie a seminativo determinata, la superficie da utilizzare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento a norma dell'articolo 23 del presente regolamento è ridotta della superficie della coltura principale che supera il 75 % del totale della superficie a seminativo determinata. 3.   Con riguardo alle superfici a seminativo per le quali l'articolo 44, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013 richiede la presenza di almeno tre colture diverse e che le due colture principali non occupino più del 95 % del totale della superficie a seminativo, ma la superficie determinata per le due colture principali occupa più del 95 % del totale della superficie a seminativo determinata, la superficie da utilizzare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento a norma dell'articolo 23 del presente regolamento è ridotta in misura pari a 5 volte la superficie delle due colture principali che supera il 95 % del totale della superficie a seminativo determinata. 4.   Con riguardo alle aziende per le quali l'articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013 richiede che la coltura principale sulla rimanente superficie a seminativo non occupi più del 75 % di tale rimanente superficie a seminativo, ma la superficie determinata per la coltura principale sulla rimanente superficie a seminativo determinata occupa più del 75 %, la superficie da utilizzare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento a norma dell'articolo 23 del presente regolamento è ridotta in misura pari a 2 volte la superficie della coltura principale che supera il 75 % di tale rimanente superficie a seminativo determinata. 5.   Ove si constati per tre anni l'inadempienza di un beneficiario rispetto alla diversificazione delle colture stabilita dal presente articolo, la superficie da sottrarre per gli anni successivi conformemente ai paragrafi da 1 a 4 dalla superficie da utilizzare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento è moltiplicata per 2.»; 4) all'articolo 26, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «2.   Se l'area di interesse ecologico richiesta supera l'area di interesse ecologico determinata tenendo conto della ponderazione delle aree di interesse ecologico prevista all'articolo 46, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013, la superficie da utilizzare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento a norma dell'articolo 23 del presente regolamento è ridotta in misura pari a 10 volte l'area di interesse ecologico non trovata. Ai fini del primo comma, l'area di interesse ecologico determinata non supera la percentuale delle aree di interesse ecologico dichiarate nell'ambito della superficie a seminativo totale dichiarata. 3.   Ove si constati per tre anni la mancata osservanza da parte di un beneficiario dei requisiti relativi alle aree di interesse ecologico stabiliti dal presente articolo, la superficie da sottrarre per gli anni successivi conformemente al paragrafo 2 dalla superficie da utilizzare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento è moltiplicata per 2.»
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