Art. 1

In vigore dal 15 feb 2017
Il regolamento (UE) 2015/936 è così modificato: 1) all’articolo 4, il paragrafo 2 è soppresso; 2) all’articolo 21, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Il periodo di validità delle autorizzazioni d’importazione rilasciate dalle autorità competenti degli Stati membri è di nove mesi. Tale periodo può essere modificato, se necessario, secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 30, paragrafo 3.»; 3) il capo V è soppresso; 4) all’articolo 31, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 3, paragrafo 3, all’articolo 5, paragrafo 2, all’articolo 12, paragrafo 3, all’articolo 13 e all’articolo 35 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 20 febbraio 2014. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. 3.   La delega di potere di cui all’articolo 3, paragrafo 3, all’articolo 5, paragrafo 2, all’articolo 12, paragrafo 3, all’articolo 13 e all’articolo 35, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.»; 5) all’articolo 31, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, o dell’articolo 12, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di quattro mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»; 6) la sezione A dell’allegato I è modificata conformemente all’allegato del presente regolamento e gli allegati II, III, IV sono sostituiti dai testi che figurano nell’allegato del presente regolamento; 7) l’allegato V è soppresso.
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