Art. 1

In vigore dal 14 feb 2017
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 è così modificato: (1) all', il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Il progetto di programma di sostegno di cui all'articolo 41, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 si riferisce ai seguenti periodi quinquennali: a) gli esercizi finanziari dal 2014 al 2018; b) gli esercizi finanziari dal 2019 al 2023. 1 bis.   Gli Stati membri presentano alla Commissione il proprio progetto di programma di sostegno per gli esercizi finanziari dal 2019 al 2023 entro il 1o marzo 2018. Se le dotazioni nazionali previste dall'esercizio finanziario 2021 in poi sono modificate dopo tale data, gli Stati membri adeguano di conseguenza i programmi di sostegno. Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione il progetto di programma di sostegno per gli esercizi finanziari dal 2019 al 2023 per via elettronica utilizzando il modulo figurante nell'allegato I bis. Gli Stati membri presentano alla Commissione la dotazione finanziaria del progetto di programma di sostegno per gli esercizi finanziari dal 2019 al 2023 per via elettronica utilizzando il modulo figurante nell'allegato II bis.». (2) All', il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Le modifiche di cui al paragrafo 1 sono indicate nel programma di sostegno che è presentato alla Commissione utilizzando il modello che figura nell'allegato I o nell'allegato I bis e comprendono: a) i motivi delle modifiche proposte; b) una versione aggiornata della tabella finanziaria, redatta secondo il modello di cui all'allegato II o all'allegato II bis, quando le modifiche del programma di sostegno comportano una revisione della dotazione finanziaria.». (3) All'articolo 3, la lettera f) è sostituita dalla seguente: «f) una tabella finanziaria generale quale riportata nell'allegato II o nell'allegato II bis del presente regolamento;». (4) All'articolo 4, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   I richiedenti che intendono presentare i certificati relativi ai rendiconti finanziari a corredo delle proprie domande di pagamento conformemente all'articolo 41 comunicano tale intenzione all'autorità competente al momento della presentazione della domanda.». (5) All'articolo 5, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   I richiedenti che intendono presentare i certificati relativi ai rendiconti finanziari a corredo delle proprie domande di pagamento conformemente all'articolo 41 comunicano tale intenzione all'autorità competente al momento della presentazione della domanda.». (6) All'articolo 18, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente: «Gli Stati membri fissano l'importo del sostegno e l'importo della compensazione per i costi di raccolta di cui all'articolo 52, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, entro i limiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo e sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori. Essi indicano entrambi gli importi nei punti pertinenti quando utilizzano i modelli di cui agli allegati I, I bis, III, IV e IV bis del presente regolamento.». (7) L'articolo 19 è così modificato: a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Contemporaneamente alla relazione di cui al paragrafo 1, gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati tecnici e finanziari relativi all'attuazione delle misure previste nel proprio programma di sostegno utilizzando il modello di cui all'allegato IV o all'allegato IV bis. Tali dati comprendono, per ciascun esercizio finanziario e per ciascuna misura, le informazioni seguenti: a) per gli esercizi finanziari del periodo quinquennale per il quale la spesa è già stata sostenuta: i dati tecnici effettivi e una dichiarazione di spese, che in nessun caso superano il massimale di bilancio stabilito per lo Stato membro in applicazione dell'allegato VI del regolamento (UE) n. 1308/2013; b) per gli esercizi successivi, fino al termine del periodo di attuazione previsto del programma di sostegno: i dati tecnici previsti e la previsione di spese, entro il limite del massimale di bilancio assegnato allo Stato membro in applicazione dell'allegato VI del regolamento (UE) n. 1308/2013 e in linea con la versione più recente della tabella finanziaria presentata utilizzando il modello di cui all'allegato II del presente regolamento, in conformità dell' del regolamento medesimo.»; b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Entro il 1o marzo 2017, il 1o marzo 2019, il 1o marzo 2022 e il 1o marzo 2024, gli Stati membri notificano alla Commissione una valutazione del rapporto costi/benefici e dei vantaggi del proprio programma di sostegno, nonché un'indicazione su come aumentarne l'efficacia. Tali valutazioni sono presentate utilizzando il modello che figura nell'allegato III, sono accompagnate dalle informazioni finanziarie e tecniche in conformità al modello di cui all'allegato IV o all'allegato IV bis e riguardano tutti gli anni precedenti del periodo quinquennale interessato. Nelle conclusioni figurano inoltre i seguenti elementi: a) C1: valutazione del rapporto costi/benefici e dei vantaggi del programma di sostegno; b) C2: indicazioni su come sia possibile accrescere l'efficienza del programma.». (8) All'articolo 20, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Gli Stati membri indicano l'eventuale concessione di aiuti di Stato e il corrispondente importo ai punti pertinenti dei modelli di cui agli allegati I, I bis, III, IV, IV bis e V.». (9) L'articolo 30 è così modificato: a) al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente: «Su tutte le domande di sostegno e di pagamento e sulle altre dichiarazioni e richieste di modifica presentate da un richiedente o da un terzo sono effettuati controlli amministrativi che riguardano tutti gli elementi che è possibile controllare e che sono idonei a essere verificati mediante controlli amministrativi.»; b) al paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) l'ammissibilità del richiedente;». (10) Gli allegati da I a V sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.
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