Art. 6
Condizioni relative ai contratti di finanza strutturata, compresi le cartolarizzazioni e gli strumenti utilizzati a fini di copertura
In vigore dal 7 feb 2017
Condizioni relative ai contratti di finanza strutturata, compresi le cartolarizzazioni e gli strumenti utilizzati a fini di copertura
1. Sono compresi tra i contratti di finanza strutturata ai sensi dell'articolo 76, paragrafo 2, lettera f), della direttiva 2014/59/UE:
a)
le cartolarizzazioni in cui le esposizioni sottostanti sono state collocate in segmenti e trasferite a pieno titolo dal bilancio del cedente all'ente o entità posto in risoluzione (cartolarizzazione di vendita effettiva);
b)
le cartolarizzazioni mediante strumenti contrattuali, in cui le attività sottostanti restano nel bilancio dell'ente o entità posto in risoluzione (cartolarizzazione sintetica).
Nella cartolarizzazione di vendita effettiva qualsiasi ruolo svolto nella struttura dal cedente, compresi il servizio dei prestiti, la fornitura di qualsiasi forma di protezione dal rischio o la fornitura di liquidità, è considerato una passività compresa nel contratto di finanza strutturata.
Nella cartolarizzazione sintetica il diritto di garanzia è considerato un diritto compreso nel contratto di finanza strutturata soltanto se è collegato ad attività specifiche e sufficientemente identificate, o identificabili, in conformità alle disposizioni dell'accordo e al diritto nazionale applicabile.
2. L'accordo che costituisce una struttura cartolarizzata che abbraccia le relazioni reciproche tra cedente, emittente, amministratore, gestore, gestore della liquidità e controparti dello swap e della protezione del credito è considerato rientrare nel contratto di finanza strutturata se tali relazioni reciproche sono connesse direttamente alle attività sottostanti e ai pagamenti da effettuare ai possessori degli strumenti strutturati attingendo ai proventi generati da tali attività. Dette relazioni reciproche comprendono le passività e i diritti relativi alle attività sottostanti, le passività nell'ambito degli strumenti emessi e gli accordi di garanzia, operazioni in derivati comprese, necessari per mantenere il flusso dei pagamenti nell'ambito di tali passività.
3. Il paragrafo 2 lascia impregiudicato il potere dell'autorità di risoluzione di decidere, caso per caso e considerata la specifica struttura del contratto di finanza strutturata conformemente all'articolo 76, paragrafo 2, lettera f), della direttiva 2014/59/UE, che in tale contratto di finanza strutturata rientrino anche altri accordi tra le parti di cui al paragrafo 2, quali contratti di servizio del prestito, non collegati direttamente alle attività sottostanti e ai pagamenti da effettuare.
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