Art. 5.tit_1

Condizioni generali applicabili agli accordi di garanzia, agli accordi di compensazione, agli accordi di netting e ai contratti di finanza strutturata

In vigore dal 7 feb 2017
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Condizioni generali applicabili agli accordi di garanzia, agli accordi di compensazione, agli accordi di netting e ai contratti di finanza strutturata (Art. 5.tit_1 Regolamento (UE) 2017/867) — Testo vigente | Portale Normativo