Art. 6

Misure transitorie

In vigore dal 7 feb 2017
Misure transitorie Il preparato di cui all'allegato e i mangimi contenenti tale preparato, prodotti ed etichettati prima del 28 agosto 2017 in conformità delle norme applicabili prima del 28 febbraio 2017 possono continuare a essere immessi sul mercato e a essere impiegati fino a esaurimento delle scorte.
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Misure transitorie (Art. 6 Regolamento (UE) 2017/211) — Testo vigente | Portale Normativo