Art. 1

In vigore dal 3 feb 2017
Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 è così modificato: 1) all'articolo 14, il paragrafo 3 è soppresso; 2) l'articolo 17 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Le notifiche a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, o dell'articolo 16, paragrafo 5, sono trasmesse all'Agenzia tramite il registro.»; b) al paragrafo 7, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) se la notifica è stata trasmessa ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, aggiorna le informazioni contenute nel registro, per quanto riguarda l'identità del partecipante e, se del caso, del principio attivo;»; 3) all'articolo 20, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti: «b) quando nessuno ha presentato una notifica entro i termini di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del presente regolamento, o se la notifica è stata presentata e respinta a norma dell'articolo 17, paragrafo 4 o paragrafo 5; c) quando è stata presentata una notifica entro i termini di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del presente regolamento ed è stata ritenuta conforme a norma dell'articolo 17, paragrafo 5, dello stesso, ma l'identità della sostanza nella notifica riguarda solo una parte dell'identità esistente che figura nell'allegato II del presente regolamento.»; 4) l'allegato II è sostituito dal testo figurante nell'allegato al presente regolamento.
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