Art. 1
In vigore dal 3 feb 2017
Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 è così modificato:
1)
all'articolo 14, il paragrafo 3 è soppresso;
2)
l'articolo 17 è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le notifiche a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, o dell'articolo 16, paragrafo 5, sono trasmesse all'Agenzia tramite il registro.»;
b)
al paragrafo 7, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
se la notifica è stata trasmessa ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, aggiorna le informazioni contenute nel registro, per quanto riguarda l'identità del partecipante e, se del caso, del principio attivo;»;
3)
all'articolo 20, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
«b)
quando nessuno ha presentato una notifica entro i termini di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del presente regolamento, o se la notifica è stata presentata e respinta a norma dell'articolo 17, paragrafo 4 o paragrafo 5;
c)
quando è stata presentata una notifica entro i termini di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del presente regolamento ed è stata ritenuta conforme a norma dell'articolo 17, paragrafo 5, dello stesso, ma l'identità della sostanza nella notifica riguarda solo una parte dell'identità esistente che figura nell'allegato II del presente regolamento.»;
4)
l'allegato II è sostituito dal testo figurante nell'allegato al presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg_del:2017:698:oj#art-1