Art. 3

Misure transitorie

In vigore dal 1 feb 2017
Misure transitorie Le scorte esistenti degli additivi conformi alle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento possono continuare a essere immesse sul mercato e utilizzate fino ad esaurimento.
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Misure transitorie (Art. 3 Regolamento (UE) 2017/173) — Testo vigente | Portale Normativo