Art. 2

In vigore dal 30 gen 2017
Per quanto riguarda le sostanze attive carbetamide, cinidon etile e triflusulfuron in e su tutti i prodotti, il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione anteriore alle modifiche introdotte dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti che sono stati ottenuti prima del 23 agosto 2017. Per quanto riguarda le sostanze attive bifentrin in e su tutti i prodotti, eccetto il cavolo cinese, e fenpropimorf in e su tutti i prodotti, eccetto fragole, more di rovo e porri, il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione anteriore alle modifiche introdotte dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti che sono stati ottenuti prima del 23 agosto 2017.
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