Art. 34

Squali seta e squali alalunga

In vigore dal 20 gen 2017
Squali seta e squali alalunga 1.   Nella zona della convenzione WCPFC è vietato conservare a bordo, trasbordare, immagazzinare o sbarcare parti o carcasse non sezionate delle seguenti specie: a) squali seta (Carcharhinus falciformis), b) squali alalunga (Carcharhinus longimanus). 2.   Gli esemplari della specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Essi devono essere immediatamente rilasciati.
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Squali seta e squali alalunga (Art. 34 Regolamento (UE) 2017/127) — Testo vigente | Portale Normativo