Art. 23

Dispositivi di concentrazione del pesce (FAD) derivanti e navi d'appoggio

In vigore dal 20 gen 2017
Dispositivi di concentrazione del pesce (FAD) derivanti e navi d'appoggio 1.   Le navi con reti da circuizione non possono utilizzare contemporaneamente più di 425 FAD derivanti in attività. 2.   Il numero di navi d'appoggio dell'Unione non supera la metà dei pescherecci con reti da circuizione dell'Unione. Ai fini del presente paragrafo, il numero di navi d'appoggio dell'Unione e di pescherecci con reti da circuizione dell'Unione è stabilito in base al registro della IOTC delle navi in attività.
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Dispositivi di concentrazione del pesce (FAD) derivanti e navi d'appoggio (Art. 23 Regolamento (UE) 2017/127) — Testo vigente | Portale Normativo