Art. 1

In vigore dal 20 dic 2016
All'articolo 89, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012, il testo del primo comma è sostituito dal seguente: «Fino al 16 agosto 2018 l'obbligo di compensazione previsto all'articolo 4 non si applica ai contratti derivati OTC di cui può essere oggettivamente quantificata la riduzione dei rischi di investimento direttamente riconducibile alla solvibilità finanziaria degli schemi pensionistici definiti all', punto 10. Il periodo transitorio si applica anche agli enti stabiliti ai fini dell'erogazione di compensazione ai membri di schemi pensionistici in caso di inadempimento.»
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