Art. 2
Modelli per la documentazione informativa e la scheda informativa
In vigore dal 19 dic 2016
Modelli per la documentazione informativa e la scheda informativa
1. I costruttori usano i modelli di cui all'allegato I del presente regolamento nel fornire la documentazione informativa e le schede informative conformemente all'articolo 21 del regolamento (UE) 2016/1628.
2. Le schede informative esistenti per i motori della categoria RLL rilasciate a norma della direttiva 97/68/CE o la scheda informativa di un'omologazione equivalente di cui all'allegato XII della direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) possono essere presentate ai fini dell'omologazione a norma del regolamento (UE) 2016/1628.
3. Le schede informative esistenti per i motori per uso speciale (SPE) rilasciate a norma della direttiva 97/68/CE o la scheda informativa di un'omologazione equivalente di cui all'allegato XII della direttiva 97/68/CE possono essere presentate ai fini dell'omologazione a norma del regolamento (UE) 2016/1628.
4. Le schede informative esistenti per i motori della categoria NRSh rilasciate a norma della direttiva 97/68/CE o la scheda informativa di un'omologazione equivalente di cui all'allegato XII della direttiva 97/68/CE possono essere presentate ai fini dell'omologazione a norma del regolamento (UE) 2016/1628.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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