Art. 12
Dettagli tecnici volti a prevenire le manomissioni
In vigore dal 19 dic 2016
Dettagli tecnici volti a prevenire le manomissioni
Ai fini dell'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1628 i costruttori applicano i dettagli tecnici di cui all'allegato X del presente regolamento volti a prevenire le manomissioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2017:656:oj#art-12