Art. 7
Condizioni e metodi per l'esecuzione delle prove
In vigore dal 19 dic 2016
Condizioni e metodi per l'esecuzione delle prove
Le condizioni per l'esecuzione delle prove di cui all'articolo 25, paragrafo 3, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2016/1628, i metodi per determinare le regolazioni di carico e velocità del motore di cui all'articolo 24 del medesimo regolamento, i metodi per tenere in considerazione le emissioni di gas dal basamento di cui all'articolo 25, paragrafo 3, lettera e), punto i), del medesimo regolamento e i metodi per determinare e tenere in considerazione la rigenerazione continua e periodica dei sistemi di post-trattamento dei gas di scarico di cui all'articolo 25, paragrafo 3, lettera e), punto ii), del medesimo regolamento sono conformi ai requisiti stabiliti nell'allegato VI, parti 5 e 6, del presente regolamento.
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