Art. 2

Requisiti per gli altri carburanti, miscele di carburanti o emulsioni di carburanti

In vigore dal 19 dic 2016
Requisiti per gli altri carburanti, miscele di carburanti o emulsioni di carburanti I carburanti di riferimento e gli altri carburanti, miscele di carburanti o emulsioni di carburanti inclusi da un costruttore in una domanda di omologazione UE di cui all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1628 sono conformi alle caratteristiche tecniche e sono descritti nella scheda informativa conformemente all'allegato I del presente regolamento.
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