Art. 19

Standard di prestazione e valutazione dei servizi tecnici

In vigore dal 19 dic 2016
Standard di prestazione e valutazione dei servizi tecnici 1.   I servizi tecnici si conformano agli standard di prestazione stabiliti nell'allegato XVI del presente regolamento. 2.   Le autorità di omologazione valutano i servizi tecnici secondo le procedure stabilite nell'allegato XVI del presente regolamento.
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