Art. 10

Apparecchi per l'esecuzione delle prove, per la misurazione e il campionamento delle emissioni

In vigore dal 19 dic 2016
Apparecchi per l'esecuzione delle prove, per la misurazione e il campionamento delle emissioni Gli apparecchi per l'esecuzione delle prove di cui all'articolo 25, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2016/1628 e per la misurazione e il campionamento delle emissioni di cui all'articolo 25, paragrafo 3, lettera b), del medesimo regolamento sono conformi ai requisiti tecnici e alle caratteristiche stabiliti nell'allegato VI, parte 9, del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2017:654:oj#art-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Apparecchi per l'esecuzione delle prove, per la misurazione e il campionamento delle emissioni (Art. 10 Regolamento (UE) 2017/654) — Testo vigente | Portale Normativo