Art. 10
Apparecchi per l'esecuzione delle prove, per la misurazione e il campionamento delle emissioni
In vigore dal 19 dic 2016
Apparecchi per l'esecuzione delle prove, per la misurazione e il campionamento delle emissioni
Gli apparecchi per l'esecuzione delle prove di cui all'articolo 25, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2016/1628 e per la misurazione e il campionamento delle emissioni di cui all'articolo 25, paragrafo 3, lettera b), del medesimo regolamento sono conformi ai requisiti tecnici e alle caratteristiche stabiliti nell'allegato VI, parte 9, del presente regolamento.
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