Art. 2

In vigore dal 14 dic 2016
Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio in conformità al regolamento (CE) n. 553/2006 della Commissione, del 27 marzo 2006, sono riscossi in via definitiva. Gli importi depositati sono svincolati nella parte eccedente l'aliquota del dazio antidumping definitivo.
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Art. 2 Regolamento (UE) 2016/2257 — Testo vigente | Portale Normativo