Art. 5

Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie

In vigore dal 12 dic 2016
Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie Le catture provenienti da stock per i quali sono fissati TAC possono essere conservate a bordo o sbarcate solo se sono state effettuate da pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito.
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