Art. 2
Definizioni
In vigore dal 12 dic 2016
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
a) «peschereccio dell'Unione»: un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nell'Unione;
b) «acque dell'Unione»: le acque poste sotto la sovranità o la giurisdizione degli Stati membri, a eccezione delle acque adiacenti ai territori di cui all'allegato II del trattato;
c) «totale ammissibile di catture» (TAC): la quantità di ciascuno stock ittico che può essere pescata e sbarcata ogni anno;
d) «contingente»: la quota del TAC assegnata all'Unione o a uno Stato membro;
e) «acque internazionali»: le acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di un qualsiasi Stato.
2. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni delle zone:
a) «zone CIEM» (Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare): le zone geografiche specificate nell'allegato III del regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (6);
b) «zone Copace» (Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale): le zone geografiche specificate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (7).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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