Art. 1
In vigore dal 12 dic 2016
Il regolamento (CE) n. 1183/2005 è così modificato:
1)
l' è sostituito dal seguente:
«
1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati, direttamente o indirettamente, da una persona fisica o giuridica, da un'entità o da un organismo di cui all'elenco dell'allegato I o dell'allegato I bis, inclusi i terzi che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione.
2. Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione direttamente o indirettamente o a beneficio delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all'allegato I o all'allegato I bis.»;
2)
è inserito il seguente articolo:
«Articolo 2 ter
1. L'allegato I bis comprende le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi designati dal Consiglio per uno dei seguenti motivi:
a)
ostacolano la ricerca di una soluzione consensuale e pacifica per le elezioni nella RDC, in particolare mediante atti di violenza, repressione o incitamento alla violenza, o compromettono lo stato di diritto;
b)
pianificano, dirigono o compiono atti che costituiscono gravi violazioni o abusi dei diritti umani nell'RDC;
c)
sono associati alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi di cui alle lettere a) e b).
2. L'allegato I bis comprende i motivi dell'inserimento nell'elenco delle persone o entità ivi menzionate.
3. L'allegato I bis riporta inoltre, ove disponibili, le informazioni necessarie per identificare le persone o entità interessate. Per le persone fisiche, dette informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, i numeri del passaporto e della carta d'identità, il genere, l'indirizzo, se noto, e la funzione o professione. Per le entità, tali informazioni possono includere i nomi, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività.»;
3)
l'articolo 3 è sostituito dal seguente:
«Articolo 3
1. In deroga all', le autorità competenti possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che i fondi o le risorse economiche in questione sono:
a)
necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell'allegato I o nell'allegato I bis e dei familiari a carico di tali persone fisiche, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, locazioni o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici;
b)
destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali oppure
c)
destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati; nonché
se l'autorizzazione riguarda una persona, un'entità o un organismo elencati nell'allegato I, lo Stato membro interessato abbia informato il comitato delle sanzioni di tale decisione e della sua intenzione di concedere un'autorizzazione, e il comitato delle sanzioni non abbia sollevato obiezioni in merito entro quattro giorni lavorativi dalla notifica.
2. In deroga all', le autorità competenti possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, dopo aver accertato che i fondi o le risorse economiche in questione sono necessari per coprire spese straordinarie, a condizione che:
a)
se l'autorizzazione riguarda una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo elencati nell'allegato I, lo Stato membro interessato abbia notificato tale accertamento al comitato delle sanzioni e quest'ultimo l'abbia approvato; e
b)
se l'autorizzazione riguarda una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo di cui all'allegato I bis, lo Stato membro interessato abbia notificato agli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per i quali ritiene che debba essere concessa un'autorizzazione specifica.
3. Per una persona fisica o giuridica, entità o organismo di cui all'allegato I bis, lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma dei paragrafi 1 e 2.»;
4)
l'articolo 4 è sostituito dal seguente:
«Articolo 4
1. In deroga all', le autorità competenti possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati a condizione che:
a)
i fondi o le risorse economiche siano oggetto di:
i)
un vincolo giudiziario, amministrativo o arbitrale sorto anteriormente al 18 aprile 2005 o di una sentenza giudiziaria, amministrativa o arbitrale emessa prima di tale data per una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo di cui all'allegato I bis; o
ii)
una decisione arbitrale emessa anteriormente alla data dell'inserimento della persona fisica o giuridica, dell'entità o dell'organismo nell'elenco di cui all'allegato I bis, o di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell'Unione, o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro in questione, prima o dopo tale data;
b)
i fondi o le risorse economiche siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale vincolo o riconosciuti validi da tale sentenza, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei creditori;
c)
il vincolo o la sentenza non vada a favore di una persona, entità o organismo di cui all'allegato I o all'allegato I bis;
d)
il riconoscimento del vincolo o della sentenza non sia contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato;
2. Per una persona fisica o giuridica, entità o organismo di cui all'allegato I, il vincolo o la sentenza di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i), deve essere notificato dallo Stato membro al comitato delle sanzioni.
3. Per una persona fisica o giuridica, entità o organismo di cui all'allegato I bis, lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse ai sensi del presente articolo.»;
5)
è inserito il seguente articolo:
«Articolo 4 ter
1. In deroga all', le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, il rilascio di fondi o risorse economiche congelati appartenenti a persone fisiche o giuridiche, entità o organismi di cui all'allegato I bis, o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche a persone fisiche o giuridiche, entità o organismi di cui all'allegato I bis, dopo aver stabilito che il rilascio di tali fondi o risorse economiche è necessario per scopi umanitari, quali la prestazione di assistenza o la sua agevolazione, inclusi forniture mediche e alimenti, o il trasferimento di operatori umanitari e relativa assistenza, o per l'evacuazione dalla RDC.
2. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo entro quattro settimane dall'autorizzazione.»;
6)
l'articolo 5 è sostituito dal seguente:
«Articolo 5
1. L', paragrafo 2, non si applica al versamento sui conti congelati di:
a)
interessi o altri profitti su tali conti;
b)
di pagamenti dovuti nell'ambito di contratti, accordi o obblighi conclusi o sorti anteriormente alla data in cui tali conti sono stati assoggettati al presente regolamento;
c)
i pagamenti dovuti a una persona fisica o giuridica, entità o organismo di cui all'allegato I bis in base alle decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali emesse nell'UE o esecutive nello Stato membro in questione;
a condizione che gli eventuali interessi, altri profitti e pagamenti siano congelati ai sensi dell', paragrafo 1.
2. L', paragrafo 2, non osta a che gli enti finanziari o creditizi accreditino sui conti congelati fondi trasferiti da terzi verso i conti della persona fisica o giuridica, dell'entità o dell'organismo che figura nell'allegato I o nell'allegato I bis, a condizione che tali versamenti siano anch'essi congelati. Gli istituti finanziari o creditizi informano senza indugio le autorità competenti in merito a tali transazioni.»;
7)
all'articolo 6, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti a:
a)
fornire immediatamente alle autorità competenti degli Stati membri in cui risiedono o sono situati qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali i dati relativi ai conti e agli importi congelati a norma dell', e a trasmettere tali informazioni, direttamente o attraverso tali autorità competenti, alla Commissione;
b)
collaborare con dette autorità competenti per qualsiasi verifica di tali informazioni.»;
8)
all'articolo 7 bis, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
persone fisiche o giuridiche, entità o organismi designati elencati negli allegati I e I bis;»;
9)
l'articolo 9 è sostituito dal seguente:
«Articolo 9
1. Se il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o il comitato delle sanzioni designano una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo, il Consiglio aggiunge tale persona fisica o giuridica, entità o organismo nell'allegato I.
2. Il Consiglio predispone e modifica l'elenco delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all'allegato I bis.
3. Il Consiglio trasmette la sua decisione, compresi i motivi dell'inserimento nell'elenco, alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo di cui ai paragrafi 1 e 2 direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo la possibilità di presentare osservazioni.
4. Qualora siano avanzate osservazioni o siano presentate nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la propria decisione e ne informa opportunamente la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo.
5. Qualora il Consiglio di sicurezza o il comitato delle sanzioni decidano di depennare dall'elenco una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo oppure di modificare i dati identificativi di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo che figura nell'elenco, il Consiglio modifica opportunamente l'allegato I.
6. La Commissione è autorizzata a modificare l'allegato II in base alle informazioni fornite dagli Stati membri.»;
10)
nel regolamento (CE) n. 1183/2005, il testo che figura nell'allegato del presente regolamento è inserito dopo l'allegato I.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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