Art. 1

In vigore dal 7 dic 2016
In deroga all'allegato VIII, parte I, sezione A, punto 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, nelle regioni viticole, o in una loro parte, elencate nell'allegato del presente regolamento, e per tutte o per alcune varietà di uve da vino precisate nello stesso allegato, l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche raccolte nel 2016, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino ottenuti dalle uve raccolte nel 2016, non può superare i seguenti limiti: a) 3,5 % vol. nella zona viticola A di cui all'appendice I dell'allegato VII del regolamento (UE) n. 1308/2013; b) 2,5 % vol. nella zona viticola B di cui all'appendice I dell'allegato VII del regolamento (UE) n. 1308/2013; c) 2,0 % vol. nella zona viticola C di cui all'appendice I dell'allegato VII del regolamento (UE) n. 1308/2013.
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