Art. 1

In vigore dal 2 dic 2016
Il regolamento (CE) n. 1033/2006 è così modificato: 1) all', paragrafo 2, il punto 16 è sostituito dal seguente: «16.   “procedure in area terminale”: le partenze strumentali standard (SID — standard instrument departures) e gli arrivi strumentali standard (STAR — standard instrument arrivals), come definiti nelle procedure dell'ICAO per i servizi di navigazione aerea — operazioni dei velivoli (PANS-OPS, doc. 8168, volume 1, quinta edizione — 2006, comprendente tutti gli emendamenti fino al n. 6).»; 2) l'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.
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