Art. 1
Soglie di riferimento
In vigore dal 1 dic 2016
Il regolamento (UE) n. 1370/2013 è così modificato:
1)
è inserito il seguente articolo:
«Articolo 1 bis
Soglie di riferimento
1. Sono fissate le seguenti soglie di riferimento:
a)
nel settore dei cereali: 101,31 EUR/t, riferiti alla fase del commercio all'ingrosso per merci rese al magazzino, non scaricate;
b)
per il risone, 150 EUR/t per la qualità tipo definita nell'allegato III, parte A, del regolamento (UE) n. 1308/2013, riferiti alla fase del commercio all'ingrosso per merci rese al magazzino, non scaricate;
c)
per lo zucchero della qualità tipo definita nell'allegato III, parte B, del regolamento (UE) n. 1308/2013, relativamente allo zucchero sfuso, franco fabbrica:
i)
per lo zucchero bianco: 404,4 EUR/t;
ii)
per lo zucchero greggio, 335,2 EUR/t;
d)
per il settore delle carni bovine: 2 224 EUR/t per le carcasse di bovini maschi della classe di conformazione/stato di ingrassamento R3 quale stabilita dalla tabella unionale di classificazione delle carcasse di bovini di età non inferiore a otto mesi di cui all'allegato IV, parte A, del regolamento (UE) n. 1308/2013;
e)
nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari:
i)
246,39 EUR/100 kg per il burro;
ii)
169,80 EUR/100 kg per il latte scremato in polvere;
f)
nel settore delle carni suine: 1 509,39 EUR/t per le carcasse di suino della qualità tipo definita in termini di peso e tenore di carne magra in conformità alla tabella unionale di classificazione delle carcasse di suini di cui all'allegato IV, parte B, del regolamento (UE) n. 1308/2013, come segue:
i)
carcasse di peso pari o superiore a 60 kg e inferiore a 120 kg: classe E;
ii)
carcasse di peso pari o superiore a 120 kg e inferiore a 180 kg: classe R;
g)
per il settore dell'olio d'oliva:
i)
1 779 EUR/t per l'olio di oliva extra vergine;
ii)
1 710 EUR/t per l'olio di oliva vergine;
iii)
1 524 EUR/t per l'olio di oliva lampante avente due gradi di acidità libera; questa quantità è diminuita di 36,70/t per ciascun grado di acidità in più.
2. Le soglie di riferimento fissate al paragrafo 1 sono soggette a revisione da parte della Commissione, tenendo conto di criteri oggettivi, in particolare dell'evoluzione della produzione, dei costi di produzione (particolarmente i costi dei mezzi di produzione) e del mercato. Ove necessario, le soglie di riferimento sono aggiornate secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 3, TFUE in base all'andamento della produzione e dei mercati.
3. I riferimenti alle soglie di riferimento al regolamento (UE) n. 1308/2013 si intendono come riferimenti fatti alle soglie di cui al paragrafo 1 del presente articolo.»;
2)
l' è sostituito dal seguente:
«
Prezzi di intervento pubblico
1. Il livello del prezzo di intervento pubblico:
a)
per il frumento tenero, il frumento duro, l'orzo, il granturco, il risone e il latte scremato in polvere è pari alla rispettiva soglia di riferimento di cui all'articolo 1 bis, in caso di acquisto all'intervento a prezzo fisso e non supera la rispettiva soglia di riferimento in caso di acquisto all'intervento mediante gara;
b)
per il burro, è pari al 90 % della soglia di riferimento di cui all'articolo 1 bis, in caso di acquisto all'intervento a prezzo fisso e non supera il 90 % di tale soglia di riferimento in caso di acquisto all'intervento mediante gara;
c)
per le carni bovine non supera l'85 % della soglia di riferimento di cui all'articolo 1 bis.
2. I prezzi di intervento pubblico per il frumento tenero, il frumento duro, l'orzo, il granturco e il risone di cui al paragrafo 1 sono adattati applicando le maggiorazioni o le riduzioni a tali prezzi in base ai principali criteri di qualità dei prodotti.
3. La Commissione adotta atti di esecuzione per determinare le maggiorazioni o le riduzioni del prezzo di intervento pubblico dei prodotti di cui al paragrafo 2 del presente articolo alle condizioni ivi stabilite. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 15, paragrafo 2.»;
3)
all'articolo 8, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
al prezzo dello zucchero eccedente disponibile nel mercato dell'Unione oppure, in assenza di zucchero eccedente su questo mercato, alla soglia di riferimento dello zucchero fissato all'articolo 1 bis, lettera c).».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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