Art. 1

Soglie di riferimento

In vigore dal 1 dic 2016
Il regolamento (UE) n. 1370/2013 è così modificato: 1) è inserito il seguente articolo: «Articolo 1 bis Soglie di riferimento 1.   Sono fissate le seguenti soglie di riferimento: a) nel settore dei cereali: 101,31 EUR/t, riferiti alla fase del commercio all'ingrosso per merci rese al magazzino, non scaricate; b) per il risone, 150 EUR/t per la qualità tipo definita nell'allegato III, parte A, del regolamento (UE) n. 1308/2013, riferiti alla fase del commercio all'ingrosso per merci rese al magazzino, non scaricate; c) per lo zucchero della qualità tipo definita nell'allegato III, parte B, del regolamento (UE) n. 1308/2013, relativamente allo zucchero sfuso, franco fabbrica: i) per lo zucchero bianco: 404,4 EUR/t; ii) per lo zucchero greggio, 335,2 EUR/t; d) per il settore delle carni bovine: 2 224 EUR/t per le carcasse di bovini maschi della classe di conformazione/stato di ingrassamento R3 quale stabilita dalla tabella unionale di classificazione delle carcasse di bovini di età non inferiore a otto mesi di cui all'allegato IV, parte A, del regolamento (UE) n. 1308/2013; e) nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari: i) 246,39 EUR/100 kg per il burro; ii) 169,80 EUR/100 kg per il latte scremato in polvere; f) nel settore delle carni suine: 1 509,39 EUR/t per le carcasse di suino della qualità tipo definita in termini di peso e tenore di carne magra in conformità alla tabella unionale di classificazione delle carcasse di suini di cui all'allegato IV, parte B, del regolamento (UE) n. 1308/2013, come segue: i) carcasse di peso pari o superiore a 60 kg e inferiore a 120 kg: classe E; ii) carcasse di peso pari o superiore a 120 kg e inferiore a 180 kg: classe R; g) per il settore dell'olio d'oliva: i) 1 779 EUR/t per l'olio di oliva extra vergine; ii) 1 710 EUR/t per l'olio di oliva vergine; iii) 1 524 EUR/t per l'olio di oliva lampante avente due gradi di acidità libera; questa quantità è diminuita di 36,70/t per ciascun grado di acidità in più. 2.   Le soglie di riferimento fissate al paragrafo 1 sono soggette a revisione da parte della Commissione, tenendo conto di criteri oggettivi, in particolare dell'evoluzione della produzione, dei costi di produzione (particolarmente i costi dei mezzi di produzione) e del mercato. Ove necessario, le soglie di riferimento sono aggiornate secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 3, TFUE in base all'andamento della produzione e dei mercati. 3.   I riferimenti alle soglie di riferimento al regolamento (UE) n. 1308/2013 si intendono come riferimenti fatti alle soglie di cui al paragrafo 1 del presente articolo.»; 2) l' è sostituito dal seguente: « Prezzi di intervento pubblico 1.   Il livello del prezzo di intervento pubblico: a) per il frumento tenero, il frumento duro, l'orzo, il granturco, il risone e il latte scremato in polvere è pari alla rispettiva soglia di riferimento di cui all'articolo 1 bis, in caso di acquisto all'intervento a prezzo fisso e non supera la rispettiva soglia di riferimento in caso di acquisto all'intervento mediante gara; b) per il burro, è pari al 90 % della soglia di riferimento di cui all'articolo 1 bis, in caso di acquisto all'intervento a prezzo fisso e non supera il 90 % di tale soglia di riferimento in caso di acquisto all'intervento mediante gara; c) per le carni bovine non supera l'85 % della soglia di riferimento di cui all'articolo 1 bis. 2.   I prezzi di intervento pubblico per il frumento tenero, il frumento duro, l'orzo, il granturco e il risone di cui al paragrafo 1 sono adattati applicando le maggiorazioni o le riduzioni a tali prezzi in base ai principali criteri di qualità dei prodotti. 3.   La Commissione adotta atti di esecuzione per determinare le maggiorazioni o le riduzioni del prezzo di intervento pubblico dei prodotti di cui al paragrafo 2 del presente articolo alle condizioni ivi stabilite. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 15, paragrafo 2.»; 3) all'articolo 8, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) al prezzo dello zucchero eccedente disponibile nel mercato dell'Unione oppure, in assenza di zucchero eccedente su questo mercato, alla soglia di riferimento dello zucchero fissato all'articolo 1 bis, lettera c).».
Storico versioni

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