Art. 2

In vigore dal 1 dic 2016
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le partite di mangimi e alimenti di cui all', paragrafo 1, lettere l), m) e n), che hanno lasciato il paese di origine prima dell'entrata in vigore del presente regolamento possono essere importate nell'UE senza essere accompagnate da un certificato sanitario e dai risultati del campionamento e delle analisi.
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