Art. 1

In vigore dal 28 nov 2016
È istituito un dazio antidumping definitivo pari al 14,6 % sulle importazioni di acido ossalico, in forma diidrata (numero CUS 0028635-1 e numero CAS 6153-56-6) o anidra (numero CUS 0021238-4 e numero CAS 144-62-7) e in soluzione acquosa o meno, originario della Repubblica popolare cinese, attualmente classificato con il codice NC ex 2917 11 00 (codice TARIC 2917110091), prodotto da Yuanping Changyuan Chemicals Co. Ltd. (codice addizionale TARIC B232)
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