Art. 1

Aumento dei pagamenti a favore degli Stati membri con temporanee difficoltà di bilancio

In vigore dal 23 nov 2016
Il regolamento (UE) n. 1303/2013 è così modificato: 1) l'articolo 24 è sostituito dal seguente: «Articolo 24 Aumento dei pagamenti a favore degli Stati membri con temporanee difficoltà di bilancio 1.   Su richiesta di uno Stato membro, i pagamenti intermedi possono essere aumentati di 10 punti percentuali rispetto al tasso di cofinanziamento applicabile a ciascuna priorità per il FESR, l'FSE e il Fondo di coesione o a ciascuna misura per il FEASR e il FEAMP. Se uno Stato membro soddisfa una delle condizioni seguenti dopo il 21 dicembre 2013, il tasso maggiorato, che non può superare il 100 %, si applica alle richieste di pagamento di tale Stato membro per il periodo fino al 30 giugno 2016: a) se lo Stato membro interessato riceve un prestito dall'Unione a norma del regolamento (UE) n. 407/2010; b) se lo Stato membro interessato è beneficiario di un sostegno finanziario a medio termine a norma del regolamento (CE) n. 332/2002 subordinato all'attuazione di un programma di aggiustamento macroeconomico; c) se allo Stato membro interessato è stato concesso un sostegno finanziario subordinato all'attuazione di un programma di aggiustamento macroeconomico di cui al regolamento (UE) n. 472/2013. Se uno Stato membro soddisfa una delle condizioni di cui al secondo comma dopo il 30 giugno 2016, il tasso maggiorato si applica alle sue richieste di pagamento per il periodo che si conclude il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il relativo sostegno finanziario giunge a termine. Il presente paragrafo non si applica ai programmi nell'ambito del regolamento CTE. 2.   Fermo restando il paragrafo 1, il sostegno dell'Unione mediante i pagamenti intermedi e il pagamento del saldo finale non è superiore: a) alla spesa pubblica; o b) all'importo massimo del sostegno a titolo dei fondi SIE per ciascuna priorità in relazione al FESR, all'FSE e al Fondo di coesione o, se inferiore, per ciascuna misura in relazione al FEASR e al FEAMP, secondo quanto stabilito nella decisione della Commissione che approva il programma, se questo è inferiore.»; 2) all'articolo 120, paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Per il periodo dal 1o gennaio 2014 fino alla chiusura del programma operativo il tasso di cofinanziamento al livello di ogni asse prioritario per tutti i programmi operativi a Cipro non deve essere superiore all'85 %.»
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Aumento dei pagamenti a favore degli Stati membri con temporanee difficoltà di bilancio (Art. 1 Regolamento (UE) 2016/2135) — Testo vigente | Portale Normativo