Art. 1

Definizioni

In vigore dal 23 nov 2016
Il regolamento (CE) n. 1342/2008 è così modificato: 1) l' è sostituito dal seguente: « Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1). (*1)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).»;" 2) l'articolo 4 è soppresso; 3) l'articolo 5 è sostituito dal seguente: «Articolo 5 Obiettivo del piano 1.   Il piano di cui all' mira ad assicurare uno sfruttamento che ripristini gli stock di merluzzo bianco e li mantenga al di sopra dei livelli che possono produrre il rendimento massimo sostenibile. 2.   Ogni misura di gestione adottata a norma del presente regolamento è conforme ai requisiti di cui all', paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e ai suoi principi e obiettivi.»; 4) l'articolo 6 è sostituito dal seguente: «Articolo 6 Livelli minimi e di precauzione della biomassa All'atto dell'adozione delle misure di gestione, i livelli minimi e di precauzione della biomassa per ciascuno degli stock di merluzzo bianco sono in linea con gli obiettivi del regolamento (UE) n. 1380/2013.»; 5) gli articoli 7 e 8 sono soppressi; 6) l'articolo 9 è sostituito dal seguente: «Articolo 9 Fissazione dei TAC in mancanza di dati esaustivi Qualora, a causa della mancanza di informazioni sufficientemente accurate e rappresentative, non sia possibile determinare le possibilità di pesca in conformità dell'articolo 5, paragrafo 1, la fissazione delle possibilità di pesca si basa sull'approccio precauzionale di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, tenendo conto delle tendenze relative agli stock di merluzzo bianco e alle attività di pesca, e garantendo almeno un livello comparabile di conservazione degli stock in questione.»; 7) dopo l'articolo 9 è inserito un nuovo capo: «CAPO II bis OBBLIGHI DEGLI STATI MEMBRI»; 8) l'articolo 10 è sostituito dal seguente: «Articolo 10 Autorizzazioni di pesca e limiti di capacità di pesca 1.   Per ciascuna delle zone geografiche di cui all' del presente regolamento, ogni Stato membro rilascia autorizzazioni di pesca in conformità dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1224/2009 (*2) del Consiglio per le navi battenti la propria bandiera che praticano attività di pesca nella zona considerata e utilizzano uno degli attrezzi seguenti: a) reti a strascico e sciabiche (OTB, OTT, PTB, SDN, SSC, SPR) aventi maglie di dimensione: i) TR1 pari o superiore a 100 mm, ii) TR2 pari o superiore a 70 mm e inferiore a 100 mm, iii) TR3 pari o superiore a 16 mm e inferiore a 32 mm; b) sfogliare (TBB) aventi maglie di dimensione: i) BT1 pari o superiore a 120 mm, ii) BT2 pari o superiore a 80 mm e inferiore a 120 mm; c) reti da imbrocco, reti da posta impiglianti (GN); d) tramagli (GT); e) palangari (LL). 2.   Fatti salvi i limiti di capacità di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 1380/2013, per ciascuna delle zone geografiche di cui all' del presente regolamento, la capacità totale, espressa in kW, delle navi titolari di un'autorizzazione di pesca rilasciata a norma del paragrafo 1 del presente articolo non supera la capacità massima delle navi che hanno praticato la pesca nel 2006 o nel 2007 con uno degli attrezzi di cui al paragrafo 1 nella zona geografica interessata 3.   Ogni Stato membro stabilisce e mantiene aggiornato un elenco delle navi titolari dell'autorizzazione di pesca di cui al paragrafo 1 e lo rende accessibile, nel proprio sito Internet, alla Commissione e agli altri Stati membri. (*2)  Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).»;" 9) il capo III è soppresso; 10) gli articoli 30 e 31 sono soppressi; 11) gli allegati I, II, III e IV sono soppressi.
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Definizioni (Art. 1 Regolamento (UE) 2016/2094) — Testo vigente | Portale Normativo