Art. 2

Riso

In vigore dal 22 nov 2016
Riso 1.   In deroga all', paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1964/2006, per l'anno 2017, le domande di titoli d'importazione di riso originario del Bangladesh nell'ambito del contingente 09.4517 non possono più essere presentate dopo le ore 13 di venerdì 8 dicembre 2017, ora di Bruxelles. 2.   In deroga all', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1964/2006, per l'anno 2017, i titoli d'importazione di riso originario del Bangladesh emessi nell'ambito del contingente 09.4517 e per i quali le domande sono presentate nel corso dei periodi di cui all'allegato II del presente regolamento, sono rilasciati alle date corrispondenti ivi figuranti, fatte salve le misure adottate in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006. 3.   In deroga all', paragrafo 1, terzo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 480/2012, per l'anno 2017, le domande di titoli d'importazione delle rotture di riso nell'ambito del contingente 09.4079 non possono più essere presentate dopo le ore 13 di venerdì 8 dicembre 2017, ora di Bruxelles. 4.   In deroga all', paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 480/2012, per l'anno 2017, i titoli d'importazione di rotture di riso emessi nell'ambito del contingente 09.4079 e per i quali le domande sono presentate nel corso dei periodi di cui all'allegato II del presente regolamento, sono rilasciati alle date corrispondenti ivi figuranti, fatte salve le misure adottate in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2016:2054:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo