Art. 1
In vigore dal 15 nov 2016
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 è modificato come segue:
(1)
L'articolo 4, paragrafo 2, è sostituito dal seguente testo:
«2. Le modifiche dei programmi del tipo descritto all'articolo 11, lettera a), punto i), del regolamento (UE) n. 1305/2013 possono essere proposte non più di tre volte nel corso del periodo di programmazione.
Per tutti gli altri tipi di modifiche combinati:
a)
può essere presentata un'unica proposta di modifica per anno civile e per programma, con l'eccezione dell'anno 2023, per il quale è ammessa la presentazione di più proposte per le modifiche che riguardano esclusivamente l'adattamento del piano di finanziamento, comprese le conseguenti modifiche da apportare al piano di indicatori;
b)
possono essere presentate tre proposte aggiuntive di modifica per programma durante il periodo di programmazione.
Il numero massimo di modifiche di cui al primo e al secondo comma non si applica:
a)
qualora debbano essere adottate misure di emergenza dovute a calamità naturali, eventi catastrofici o condizioni climatiche avverse ufficialmente riconosciuti dall'autorità pubblica nazionale competente, o dovute ad un cambiamento significativo e repentino delle condizioni socio-economiche dello Stato membro o della regione, ivi compresi cambiamenti demografici significativi e repentini provocati dalla migrazione o dall'accoglienza dei rifugiati;
b)
qualora una modifica sia resa necessaria da un cambiamento intervenuto nel quadro giuridico dell'Unione; o
c)
a seguito della verifica di efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 21 del regolamento (UE) n. 1303/2013;
d)
nel caso di una variazione del contributo del FEASR preventivato per ogni anno, di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera h, punto i), del regolamento (UE) n. 1305/2013, a seguito degli sviluppi legati alla ripartizione annua per Stato membro di cui all'articolo 58, paragrafo 7, del suddetto regolamento; le modifiche proposte possono includere cambiamenti consequenziali nella descrizione delle misure;
e)
nel caso di modifiche relative all'introduzione degli strumenti finanziari di cui all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1303/2013; o
f)
nel caso di modifiche relative all'introduzione della nuova delimitazione di cui all'articolo 32, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013.»
(2)
L'articolo 5, paragrafo 4, è sostituito dal seguente testo:
«4. Salvo nel caso di misure di emergenza dovute a calamità naturali o eventi catastrofici o condizioni climatiche averse ufficialmente riconosciuti dall'autorità pubblica nazionale competente, o dovute ad un cambiamento significativo e repentino delle condizioni socio-economiche dello Stato membro o della regione, ivi compresi cambiamenti demografici significativi e repentini, provocati dalla migrazione o dall'accoglienza dei rifugiati, e di modifiche nel quadro giuridico, o conseguenti alla verifica di efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 21 del regolamento (UE) n. 1303/2013, le domande di modifica della disciplina nazionale di cui al paragrafo 2 possono essere presentate soltanto una volta per anno civile, anteriormente al 1o aprile. In deroga all'articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, le modifiche dei programmi risultanti da tale revisione possono essere applicate in aggiunta alle proposte di modifica presentate a norma del suddetto comma.»
(3)
L'articolo 14, paragrafo 4, è sostituito dal seguente testo:
«4. Per i tipi di operazioni per cui si identifica un potenziale contributo agli aspetti specifici di cui all'articolo 5, primo comma, punto 2, lettera a), punto 5, lettere da a) a d), e punto 6, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013, o per i tipi di operazione per cui si identifica un potenziale contributo all'integrazione dei cittadini di paesi terzi, la registrazione elettronica delle operazioni di cui all'articolo 70 del regolamento (UE) n. 1305/2013 comprende contrassegni che segnalano i casi in cui l'operazione presenta una componente che contribuisce a uno o più di questi aspetti specifici.»
(4)
Gli allegati III, IV e VII sono modificati come indicato nell'allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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