Art. 11
Formato dei dati
In vigore dal 11 nov 2016
Formato dei dati
1. Il CSD conserva i dati di cui all'articolo 54 del regolamento delegato (UE) 2017/392 per tutte le operazioni, le istruzioni di regolamento e gli ordini riguardanti le restrizioni di regolamento da esso trattate, nel formato di cui alla tabella 1 dell'allegato IV del presente regolamento.
2. Il CSD conserva i dati di cui all'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2017/392 per le posizioni corrispondenti a tutti i conti titoli mantenuti, nel formato di cui alla tabella 2 dell'allegato IV.
3. Il CSD conserva i dati di cui all'articolo 56, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2017/392 per i servizi accessori prestati, nel formato di cui alla tabella 3 dell'allegato IV.
4. Il CSD conserva i dati di cui all'articolo 57 del regolamento delegato (UE) 2017/392 per le operazioni relative alla sua attività e all'organizzazione interna, nel formato di cui alla tabella 4 dell'allegato IV.
5. Ai fini delle segnalazioni alle autorità, il CSD utilizza l'identificativo della persona giuridica (LEI) per identificare nei propri dati:
a)
il CSD;
b)
i partecipanti al CSD;
c)
le banche di regolamento;
d)
gli emittenti per i quali il CSD presta i servizi di base di cui all'allegato, sezione A, punto 1 o 2, del regolamento (UE) n. 909/2014.
6. Il CSD utilizza l'identificativo della persona giuridica (LEI) o il codice di identificazione della banca (BIC) o un'altra forma disponibile di identificazione delle persone giuridiche per identificare nei propri dati i clienti dei partecipanti, se noti al CSD.
7. Il CSD può avvalersi di qualsiasi identificativo disponibile che consenta l'identificazione univoca delle persone fisiche a livello nazionale per identificare nei propri dati i clienti del partecipante noti al CSD.
8. Il CSD utilizza nei dati conservati i codici ISO di cui all'allegato IV.
9. Il CSD può usare un formato proprietario solo se esso può essere convertito senza indebito ritardo in un formato aperto basato su procedure e norme di comunicazione internazionali aperte per la messaggistica e i dati di riferimento, al fine di rendere disponibili i propri dati alle autorità conformemente all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 909/2014.
10. Su richiesta, il CSD fornisce all'autorità competente le informazioni di cui agli articoli 54 e 55 del regolamento delegato (UE) 2017/392 mediante la trasmissione diretta dei dati. Il CSD dispone di un periodo di tempo sufficiente per attuare le misure necessarie per rispondere alla richiesta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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