Art. 41
Disposizioni transitorie
In vigore dal 11 nov 2016
Disposizioni transitorie
1. I CSD fornitori di servizi bancari individuano le valute pertinenti di cui all', paragrafo 8, lettera b), punto ii), dodici mesi dopo l'ottenimento dell'autorizzazione per prestare servizi accessori di tipo bancario.
2. Durante il periodo transitorio di dodici mesi di cui al paragrafo 1, i CSD fornitori di servizi bancari di cui al medesimo paragrafo individuano le valute pertinenti di cui all', paragrafo 8, lettera b), punto ii), tenendo conto di entrambi i seguenti elementi:
a)
una quota pertinente sufficientemente elevata di ogni valuta sul valore totale delle istruzioni di regolamento regolate dal CSD, dietro pagamento calcolato nell'arco di un anno;
b)
l'impatto della non disponibilità di ciascuna valuta sul buon funzionamento delle operazioni dei CSD fornitori di servizi bancari nel quadro di un'ampia serie di scenari potenziali di stress di cui all'.
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