Art. 32

Controllo dei rischi di liquidità infragiornalieri

In vigore dal 11 nov 2016
Controllo dei rischi di liquidità infragiornalieri 1.   Il CSD fornitore di servizi bancari elabora e conserva una relazione sul rischio di liquidità infragiornaliero da esso assunto. Tale relazione comprende almeno: a) le misure di cui all', paragrafo 1; b) la propensione al rischio del CSD fornitore di servizi bancari; c) un piano di finanziamento d'emergenza che descrive i rimedi da applicare in caso di violazione della propensione al rischio. La relazione di cui al primo comma è riesaminata a cadenza mensile dal comitato dei rischi del CSD fornitore di servizi bancari e dal comitato dei rischi del CSD. 2.   Per ciascuna valuta di regolamento del sistema di regolamento titoli per cui il CSD fornitore di servizi bancari agisce come agente di regolamento, quest'ultimo si dota di strumenti operativi e analitici efficaci per controllare in tempo quasi reale le sue posizioni di liquidità infragiornaliere a fronte delle attività previste e delle risorse disponibili sulla base di saldi e della capacità di liquidità infragiornaliera residua. Il CSD fornitore di servizi bancari: a) conserva, per un periodo minimo di dieci anni, un registro, su base giornaliera, della maggiore posizione infragionaliera netta positiva complessiva e della maggiore posizione infragiornaliera netta negativa complessiva per ciascuna valuta di regolamento del sistema di regolamento titoli per il quale agisce come agente di regolamento; b) controlla le proprie esposizioni di liquidità infragiornaliere su base continuativa a fronte della maggiore esposizione di liquidità infragiornaliera mai registrata.
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