Art. 3

Prezzo di riferimento dell'operazione

In vigore dal 11 nov 2016
Prezzo di riferimento dell'operazione 1.   Il prezzo di riferimento di cui all' è pari al valore di mercato aggregato degli strumenti finanziari determinato conformemente all' per ciascun giorno lavorativo in cui l'operazione risulta non regolata. 2.   Il prezzo di riferimento di cui al paragrafo 1 è utilizzato per calcolare il livello delle penali pecuniarie per tutti i mancati regolamenti, a prescindere dal fatto che il mancato regolamento sia dovuto o meno a una mancanza di titoli o contanti.
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Prezzo di riferimento dell'operazione (Art. 3 Regolamento (UE) 2017/389) — Testo vigente | Portale Normativo