Art. 1
In vigore dal 4 nov 2016
Il tetraidrossido di calcio e magnesio (idrato di calce dolomitica) è approvato come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 3, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2016:1933:oj#art-1