Art. 3

Parametri per la determinazione del «carico trasportato» per categoria di nave

In vigore dal 4 nov 2016
Parametri per la determinazione del «carico trasportato» per categoria di nave Ai fini del monitoraggio per tratta delle altre informazioni pertinenti ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/757, il «carico trasportato» è determinato come segue: a) per le navi petroliere, come massa del carico a bordo; b) per le navi chimichiere, come massa del carico a bordo; c) per le navi metaniere, come volume del carico al momento dello sbarco oppure, se il carico è sbarcato a diverse riprese durante una tratta, come somma del carico sbarcato durante una tratta e del carico sbarcato in tutti i successivi porti di scalo fino all'imbarco di nuovo carico; d) per le navi chimichiere, come massa del carico a bordo; e) per le navi portarinfuse, come massa del carico a bordo; f) per le navi da carico, come portata lorda nel caso delle tratte con carico e come carico nullo per le tratte in zavorra; g) per le navi frigorifere, come massa del carico a bordo; h) per i trasportatori di veicoli, come massa del carico a bordo calcolata come massa effettiva oppure come numero di unità di carico o numero di metri di corsia occupati moltiplicato per i valori predefiniti per il loro peso; i) per i vettori misti, come massa del carico a bordo; j) per le navi ro-pax, come numero di passeggeri e massa del carico a bordo, calcolata come massa effettiva oppure come numero di unità di carico (autocarri, autovetture ecc.) o numero di metri di corsia occupati moltiplicato per i valori predefiniti per il loro peso; k) per le navi portacontainer/ro-ro, come volume del carico a bordo, calcolato come somma del numero di unità di carico (autovetture, rimorchi, camion e altre unità standard) moltiplicato per una superficie predefinita e per l'altezza del ponte (la distanza tra il pavimento e la trave strutturale), del numero di metri di corsia occupati moltiplicato per l'altezza del ponte (per altro carico ro-ro) e del numero di TEU moltiplicato per 38,3 m3; l) per gli altri tipi di nave che non rientrano in nessuna delle categorie di cui alle lettere da a) a k), né nelle categorie di cui all'allegato II, parte A, paragrafo 1, lettere d), e) e f), del regolamento (UE) 2015/757, come massa del carico a bordo oppure come portata lorda nel caso delle tratte con carico e come carico nullo per le tratte in zavorra. Ai fini della lettera f) del primo comma, la massa del carico a bordo può essere utilizzata su base volontaria come parametro aggiuntivo. Ai fini della lettera h) del primo comma, la portata lorda per le tratte con carico e il carico nullo per le tratte in zavorra possono essere utilizzati su base volontaria come parametri aggiuntivi.
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Parametri per la determinazione del «carico trasportato» per categoria di nave (Art. 3 Regolamento (UE) 2016/1928) — Testo vigente | Portale Normativo