Art. 2
Modello di piano di monitoraggio
In vigore dal 4 nov 2016
Modello di piano di monitoraggio
1. Le società elaborano il piano di monitoraggio di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2015/757 utilizzando un modello corrispondente a quello che figura nell'allegato I.
2. Le società possono suddividere il piano di monitoraggio in una parte dedicata alla società e in una dedicata alla nave, a condizione che siano compresi tutti gli elementi di cui all'allegato I.
Le informazioni contenute nella parte dedicata alla società, che può includere le tabelle B.2, B.5, D, E e F.1 dell'allegato I, si applicano a tutte le navi per le quali la società è tenuta a presentare un piano di monitoraggio a norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2015/757.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2016:1927:oj#art-2