Art. 2
Strategia degli Stati membri
In vigore dal 3 nov 2016
Strategia degli Stati membri
1. La strategia di uno Stato membro di cui all'articolo 23, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e all' del regolamento delegato (UE) 2017/40 include i seguenti elementi:
a)
il livello amministrativo al quale il programma destinato alle scuole sarà applicato;
b)
le esigenze da affrontare mediante l'attuazione del programma destinato alle scuole e loro classifica in termini di priorità;
c)
i risultati previsti da ottenere mediante la realizzazione del programma destinato alle scuole e gli indicatori per misurare il raggiungimento dei risultati ottenuti;
d)
la situazione iniziale in relazione alla quale saranno misurati i progressi nel raggiungimento degli obiettivi, sulla base dei dati disponibili;
e)
il bilancio previsto per gli elementi principali del programma destinato alle scuole per quanto attiene alla Frutta e verdura nelle scuole e al Latte nelle scuole nonché il bilancio per gli elementi relativi all'intero programma destinato alle scuole;
f)
il gruppo bersaglio;
g)
l'elenco di prodotti, per gruppi di prodotti di cui all'articolo 23, paragrafi 3, 4, 5, e se pertinente 7, del regolamento (UE) n. 1308/2013, che saranno forniti nell'ambito del programma destinato alle scuole;
h)
se i prodotti non sono messi a disposizione a titolo gratuito nell'ambito del programma destinato alle scuole, le disposizioni messe in atto per garantire che l'importo degli aiuti dell'Unione si ripercuota sul prezzo di detti prodotti;
i)
se si autorizzano tabelle standard di costi unitari, finanziamenti a tasso forfettario e/o finanziamenti forfettari, il metodo di calcolo giusto, equo e verificabile usato per la loro determinazione; se si usa un sistema basato sui costi, le disposizioni per valutare la ragionevolezza dei costi presentati dai richiedenti;
j)
gli obiettivi e il contenuto delle misure educative di accompagnamento;
k)
le procedure per coinvolgere le autorità e parti interessate pertinenti;
l)
le procedure per selezionare i fornitori di prodotti, materiali e servizi nell'ambito del programma destinato alle scuole;
m)
le disposizioni adottate per pubblicizzare gli aiuti dell'Unione a titolo del programma.
2. Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione su richiesta le seguenti informazioni, se non incluse nella strategia:
a)
i criteri di scelta dei prodotti che saranno forniti nell'ambito del programma destinato alle scuole e la o le priorità di cui all'articolo 23, paragrafo 11, del regolamento (UE) n. 1308/2013;
b)
le disposizioni per la fornitura e/o la distribuzione dei prodotti, anche in merito ai costi ammissibili, la frequenza e la periodicità previste e, se la distribuzione è consentita nell'ambito dei pasti scolastici abituali, le misure adottate per la conformità con l' del regolamento delegato (UE) 2017/40;
c)
se si stabiliscono prezzi massimi che i beneficiari devono pagare per i prodotti, i materiali e i servizi messi a disposizione nell'ambito del programma destinato alle scuole, il metodo di calcolo giusto, equo e verificabile usato per la loro determinazione;
d)
l'importo degli aiuti nazionali se tali aiuti sono concessi oltre agli aiuti dell'Unione al programma destinato alle scuole;
e)
nel caso in cui un programma nazionale esistente sia ampliato o reso più efficace tramite gli aiuti dell'Unione, le disposizioni adottate per garantire il valore aggiunto del programma destinato alle scuole,
f)
se si distribuiscono i prodotti di cui all'articolo 23, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013, le disposizioni adottate per garantire che gli aiuti dell'Unione siano pagati unicamente per la componente latte di tali prodotti e non superino l'importo di cui all', paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1370/2013;
g)
le strutture, le disposizioni e i formulari messi in atto per il monitoraggio e la valutazione del programma destinato alle scuole conformemente all' del regolamento delegato (UE) 2017/40 e per i controlli di cui agli del presente regolamento.
3. La Commissione pubblica le strategie degli Stati membri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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